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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 1 della l. R. Piemonte 18/94 cosi' come modificato dall'art. 32 della l. R. Piemonte 30/2009 e successivi provvedimenti attuativi potra' svolgere anche attivita' sanitarie, rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/01. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci, nonche' utilizzare contratti di collaborazione autonoma anche con soggetti non soci, nel pieno rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dalla legge n. 142/2001. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi alla persona ed in particolare le seguenti attivita': - offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospedali o case di cura o di riposo ad anziani e a persone che per il loro grado di inabilita', sia fisica che psichica, piu' o meno temporanea, non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale; - erogare assistenza qualificata con finalita' educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in eta' scolare e pre-scolare, compresa l'organizzazione e la gestione di servizi di pre e post scuola e/o centri estivi e in genere attivita' animatoriali legate al tempo libero, (estate ragazzi, eventi ludicosocializzanti, soggiorni per minori). A tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi asili nido, micro nidi, baby parking, ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti). La cooperativa potra' gestire servizi educativi anche riferibili ad attivita' di istruzione; - coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi per prestazioni specialistica, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazione dei servizi stessi, avvalendosi della collaborazione di soggetti muniti dei necessari requisiti professionali; - istituire e gestire servizi di tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina; - realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettivita' in generale, ed in particolare servizi a favore di minori, persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o sociale, anziani, persone handicappate, persone con ritardi di apprendimento; favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; - gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunita' alloggio, gruppi appartamento; - curare la realizzazione di case famiglie, comunita' alloggio, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; la cooperativa gestira' anche attivita' sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali quali, in particolare: * trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza * assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico * attivita' di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria * gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensita' assistenziale e sanitaria * gestione ambulatori infermieristici e medici (a titolo esemplificativo: laboratori di analisi, diagnostica, di odontoiatria, di terapia medica e riabilitativa, ecc); - organizzare e gestire servizi di segretariato sociale ed informagiovani; - organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarieta' e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonche' con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze; - organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare riguardo al problema del minore, dell'emarginazione, del disagio psicofisico e sociale, dell'anziano, del disabile. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 1992 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 5) concedere avvalli cambiari, fidejussoni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma; con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge. 7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, professionali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. In conformita' alla delibera c. I. C. R. 3 marzo 1994, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di restituzione a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso di interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
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