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La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. Essa ha lo scopo di perseguire, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi. In tal senso l'attivita' imprenditoriale e' orientata anche a realizzare l'inclusione sociale, ossia offrire a cittadini esclusi, "svantaggiati", opportunita' di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunita' locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi sociali del territorio. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la parita' di trattamento, l'assenza di qualsiasi discriminazione, l'essenzialita' contrapposta al consumismo e allo spreco, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorita' dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna. La cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attivita' finalizzata: - alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente - al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali - alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione. Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. I rapporti mutualistici hanno ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci. La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e puo' svolgere la propria attivita' mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. I rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La gestione sociale deve essere ispirata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: a) servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi, anche a carattere residenziale, rivolti a tutti, con particolare attenzione ai cittadini svantaggiati; b) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, a valenza sociale; c) l'informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione e delle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunita'; d) nell'ambito delle attivita' di cui ai precedenti punti la cooperativa potra' curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, ecc. ), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, ecc. ) e trasporto persone; e) attivita' di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, grafica e fotografica, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonche' le problematiche del disagio sociale e dell'inclusione; f) la cooperativa potra' promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e operatori del settore e servizi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo. G) la cooperativa potra' svolgere corsi di formazione per docenti, nonche' attivita' di didattica e metodologie ad essa inerenti, laboratori di innovazione e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali. Le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, dei dipendenti, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali effettuata in conformita' delle leggi vigenti in materia. La societa' potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi; - stipulare convenzioni con asl ed enti pubblici; - aderire a gruppi paritetici. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento.
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