Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: - attivita' artigianale di panificazione; - produzione e commercializzazione di prodotti del forno e focacceria, pizza al taglio; - produzione e commercializzazione di prodotti di grastronomia, friggitoria, pasticceria; - attivita' di pizzeria, bar, tabacchi, e rivendita di generi di monopolio; - vendita al dettaglio di generi alimentari, - attivita' di ricevitoria. La societa' puo', inoltre, effettuare tutte quelle operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie, opportune o anche soltanto utili per il conseguimento degli scopi sociali. La societa' puo', altresi', assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' ed imprese aventi o meno oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. La societa' puo' prestare fideiussioni e garanzie anche reali, concedere avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci; assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, comunque garantiti nonche' contrarre mutui. Il tutto sia in italia che all'estero, e con facolta' all'organo amministrativo di compiere tutte le operazioni che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. La societa', operando nei territori dell'italia meridionale, per realizzare e sviluppare le proprie iniziative produttive puo' richiedere, domandare ed accedere ai benefici fiscali, previdenziali, finanziari delle leggi specifiche in materia; con particolare riguardo ai provvedimenti del d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 186, pubblicato nella g. U. N. 156 in data 6 luglio 2000. Inoltre la societa' potra' accedere a finanziamenti, contributi ed agevolazioni previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185, titolo ii - capo ii - artt. 19 e 20, ed alle successive norme di attuazione di cui al regolamento approvato con d. Lgs. 28 maggio 2001, n. 295 - capo i -ii, con la specificazione che, ai sensi dell'art. 12 nr. 4 del predetto decreto n. 295/2001, non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dagli artt. 17 e 19, del d. Lgs. 185/2000, ne' trasferimenti della sede legale, amministrativa ed operativa della societa' fuori dai territori indicati dall'art. 14 del medesimo decreto, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
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