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La societa' cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita', senza finalita' speculative si propone di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attivita' lavorativa, continuita' di occupazione, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla cooperativa e dall associazione di rappresentanza, nell ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento interno. La societa' potra' aderire ad una delle organizzazioni della cooperazione e alle istanze regionali e provinciale della stessa. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: operare nell'ambito delle biblioteche, degli archivi , dei centri di documentazione e della mediateche, sia pubblici che privati , effettuando attivita' di organizzazione e/o riordino e gestione degli stessi e di gestione della distribuzione bibliografica, dei prodotti documentari e della consultazione d'archivio, direttamente o coadiuvando servizi gia' esistenti; in particolare di realizzare le operazioni di censimento, inventariazione, ordinamento, schedatura, catalogazione, classificazione, soggettazione, sviluppo delle schede e loro inserimento a catalogo, targhettatura, taschettatura, cura dei cataloghi, e tutte le operazioni atte a predisporre i fondi bibliografici (libri, letteratura grigia, audiovisivi, giornali etc) e la produzione documentaria per il prestito e la fruizione al pubblico e/o al committente sia con i metodi tradizionali sia con i criteri piu' avanzati della tecnologia (compresa la microfilmatura, la computerizzazione, la digitalizzazione, il servizio ai terminali) - in forma sia cartacea sia informatica - ai fini della consultazione e della disponibilita' ottimale del materiale bibliografico, documentale e di archivio; realizzare thesauri e servizi di abstracting; svolgere lavori di ricerca, trascrizione e regesto di materiale documentario; realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale bibliografico e archivistico ( spolveratura, disinfezione, disinfestazione restauro etc. ); organizzare attivita' promozionali, mostre, mostre mercato, mostre itineranti, bibliobus, collegamenti tra biblioteche, convegni e congressi compresi i servizi di raccolta e diffusione degli atti mediante pubblicazione (trascrizioni stenodattilografiche e magnetiche); l'informazione bibliografica e l'animazione alla lettura presso scuole, istituti, enti, in particolare per l'infanzia, gli anziani, gli handicappati, i ricoverati, i detenuti; organizzazione e gestione di magazzini e depositi attrezzati per la conservazione di archivi pubblici e privati; attivita' di digitalizzazione di documenti di qualsiasi tipologia ( bibliografico, di archivio, musicale, fotografico etc); costituzione di banche dati - anche fruibili per via telematica - riguardanti il patrimonio archivistico, bibliografico etc. ; curare, anche in proprio, pubblicazioni scientifiche relative alle attivita' suelencate; progettare organizzare e gestire iniziative di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale rivolte sia al personale impiegato nelle suddette attivita', sia ad altri soggetti pubblici e privati. Per il raggiungimento degli scopi suesposti e per la pratica realizzazione delle attivita' necessarie, la societa' potra' avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di privati e agli stessi scopi stipulare apposite convenzioni. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o attinenti, direttamente o indirettamente ai medesimi e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, quindi potra', tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attivita' di cui all art. 1 della l. 02-01-1991 n 1; b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; c) partecipare alle cooperative sociali di cui alla l. 08-11-1991 n 381; d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l ottenimento del credito agli enti e societa' a cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative; e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento predisposto dall assemblea dei soci e contenente le condizioni generali valide per i singoli rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. Sono, pertanto, tassativamente vietate la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico sotto ogni forma, l esercizio dell' attivita' bancaria, l erogazione del credito al consumo, nonche' l esercizio in via permanente delle attivita' di cui all art. 4 comma 2 del d. L. 03-05-1991 n 143 coordinato con la l. N 197 del 05-07-1991; g) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell art. 4 l. 31-01-1992 n 59. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies del codice civile.
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