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Scopo - scopo mutualistico - la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge n. 381/91; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge n. 381/91. La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , ed approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi e partecipare a gare d'appalto, siano esse indette da enti pubblici che privati, ovvero partecipare e stipulare qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti; assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a trattative licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla legge, sia con enti pubblici sia privati, utili alla realizzazione degli scopi suddetti. La cooperativa intende collaborare con tutte le realta' sociali presenti sul territorio. Oggetto sociale - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la realizzazione dei propri scopi attraverso lo svolgimento di attivita' produttive, nel settore industriale, commerciale e dei servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate; in relazione a cio' la cooperativa potra' gestire le seguenti attivita': - l'esercizio dell'attivita' di asilo d'infanzia e ludoteca; - la gestione di attivita' didattiche e ricreative per l'infanzia, quali: laboratori ricreativi ed espressivi di drammatizzazione teatrale, propedeutica musicale, psicomotricita', laboratori grafico-pittorici, laboratori di scenografia e linguistici; - l'espletamento di servizi per l'infanzia offerti in strutture attrezzate in appositi spazi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, l'attivita' formativo-educativa. Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalita' di cooperativa sociale, tra l'altro, potra' con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n. 197/91 e dai d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 24 febbraio 1998, n. 58: 1) esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, nonche' assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite sia costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio; 2) avvalersi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dagli enti pubblici e privati, siano essi territoriali, comunali, provinciali, regionali, nazionali che della cee; 3) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associati e del movimento cooperativo in genere; 4) collaborare con la cooperazione internazionale al fine di promuovere e gestire progetti di partecipazione cooperativa, sia all'interno della ue che fuori della ue. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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