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1. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della cooperazione e della mutualita' senza fini di speculazione ed intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e applicazione e' impegnata. . 2. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991. 3. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, attraverso l'autogesione dell'impresa. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali in relazione al tipo dell'attivita' svolta. In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta dai soci lavoratori, da ricomprendere nell'ambito del rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo, le prestazioni di lavoro dei soci e il trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 4. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. 1. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: svolgere direttamente o in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attivita' socio educative: - la gestione di asili nido, centri per l' infanzia, nidi di infanzia, centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti, parchi giochi e strutture ricreative in genere; - servizi di babysitteraggio; - l'organizzazione e la promozione di servizi per l'infanzia attraverso la collaborazione e il contributo del territorio; - favorire l'incontro e lo scambio tra giovani e adulti interessati ad un lavoro con i bambini; - creare occasioni di formazione e aggiornamento intesi a dare agli interessati una "qualificazione" utile per un lavoro con i bambini e per una maggiore conoscenza dei rapporti madre-bambino; - la produzione e la distribuzione di materiale, prodotti a carattere culturale, informativo e/o divulgativo e ludico; - far incontrare la disponibilita' di persone a lavorare con i minori, con famiglie e gruppi, con enti, associazioni e servizi che cerchino personale; - creare ed organizzare spazi riservati all'incontro tra bambini e tra genitori ed operatori (spazi gioco, alla formazione, al dialogo e trattazione di tematiche particolari); - promuovere la conoscenza e l'utilizzo intelligente delle nuove tecnologie informatiche; - proporre corsi di creativita'-artigianato-manualita' come occasione di acquisizione di nuove capacita' e di incontro tra bambini, tra genitori, tra giovani; - favorire un'attenzione al bambino in quanto piu' piccolo, piu' bisognoso e detentore di diritti; - la gestione di servizi socio educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie e a quanti operano nel campo; - organizzare e far conoscere una rete di "specialisti", ovvero di persone e di servizi rivolti ai minori e alle famiglie e ai giovani per indirizzarli; - favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarieta'. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa (a. T. I. ), per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' procurare preferibilmente ai soci, luoghi di convegno e di ricreazione adatti all'esplicazione del tempo libero e favorire l'aggregazione dei cittadini con particolare attenzione ai minori, provvedendo indirettamente o direttamente alla gestione delle attivita' connesse, gestendo centri di aggregazione giovanile. La cooperativa puo' organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni iniziative ed attivita' a carattere sociale, ricreativo, culturale e bibliotecario, stimolare e favorire la qualificazione professionale e l'inserimento sociale e lavorativo dei soci e non e delle loro famiglie, organizzando corsi di formazione e di aggiornamento, organizzare e gestire attivita' di sensibilizzazione delle comunita' locali al fine di favorire l'integrazione sociale e la crescita del territorio. 2. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 3. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale
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