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L'associazione ha per scopo lo studio, l'organizzazione e la gestione di qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero delle capacita' relazionali e delle autonomie personali di persone adulte in situazioni di grave emarginazione sociale, disadattate e portatrici di handicap, anche attraverso la creazione di centri di accoglienza diurni, laboratori in cui svolgere attivita' formative tese al reinserimento lavorativo delle persone, il reperimento e la conduzione di alloggi protetti, nonche' l'attivita' collegata all'assistenza sociale e socio sanitaria di cui al dlgs 460/97 con espresso divieto di svolgere attivita' diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle connesse. Inoltre ai sensi dell'articolo 10 del dlgs 460/1997 comma 2 bis l'associazione esercitera' attivita' di beneficenza mediante concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di persone individuate ai sensi della normativa di cui al dlgs 460/97 nonche' enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1 lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale. L'associazione non ha scopo di lucro, e' apartitica, apolitica e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale, e' liberamente costituita al fine di svolgere l'attivita' prevista dall'articolo 10 lettera a) del dlgs 460/97. L'organizzazione potra' compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento del suo scopo, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni soggetti a registrazione, l'assunzione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali. L'associazione ai sensi dell'articolo 10 lettera d) del dlgs 460/97 non puo' distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'associazione ai sensi dell'articolo 10 lettera e) del dlgs 460/97 ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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