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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza finalita' speculative ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' riportate al punto 2. 2 coerentemente ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 nonche' a quanto disposto dalla legge della regione puglia 1 settembre 1993 n. 21. In particolare, la cooperativa si propone, quale scopo principale, ma non esclusivo, quello di favorire, integrare e sostenere la collaborazione delle famiglie per lo sviluppo della personalita' di genitori e figli, curandone la formazione intellettuale, umana e spirituale nonche' di concorrere, inoltre, alla promozione umana e sociale della comunita' civile attraverso il sostegno ai nuclei familiari, in particolare quelli in stato di bisogno. Essa si propone, inoltre, quale scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, la continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142. Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra la cooperativa si propone, attraverso, le attivita' di cui all'articolo 4 dell'atto costitutivo4, la gestione di servizisocio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della le gge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa nello svolgimento della propria attivita' si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile ed intende rispettare i requisiti, i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 2513, 2514 e 2516 del codice civi le. Nello svolgimento dell'attivita' mutualistica la societa' deve rispettare il principio della parita' di trattamento. Al fine del raggiungimento degli scopi sociale, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione italiana, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e non occasionale. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi come definita al punto precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, opera ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita', si propone la gestione, in forma di impresa, di servizi socio-sanitari e educativi ed ha per oggetto in via prioritaria, ma non esclusiva le seguenti attivita': 1) innovazioni e sperimentazioni di servizi socio - educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali servizi ludici ed educativi, per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori da 6 (sei) anni a 15 (quindici) anni; 2) gestione asili nido, scuole materne e scuole elementari; 3) servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori - figli, di contrasto alla poverta' e alla violenza, nonche' di prevenzione dei rischi e del disagio; 4) promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti; 5) organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; 6) gestione di centri e attrezzature sportive per minori a rischio e non, cosi' come attivita' ricreative che comunque consentono di realizzare una migliore utilizzazione collettiva del tempo libero per una integrazione sociale; 7) promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; 8) istituzione e gestione di centri residenziali permanenti e non di accoglienza e socializzazione, di pronta accoglienza, per minori e/o madri in stato di disagio psicologico che necessitano di un'assistenza continuativa; 9) formazione, aggiornamento professionale e consulenza; 10) gestione di servizi di segretariato sociale; 11) animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali, di parchi giochi, ludoteche; 12) interventi assistenziali, psicologici, sociali, sanitari e formativi atti alla informazione, prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso servizi informatici e telematici, avvalendosi di professionisti iscritti nei relativi albi professionali; 13) gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto sopra elencato. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in ati, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (unione europea, stato, regioni ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonche' di tutti i finanziamenti disposti dall'unione europ ea, da enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra indicate che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale e potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svoltano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, a scopo di stabile investimento e non di colloca mento sul mercato; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) contrarre mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario; 4) promuovere o partecipare consorzi di garanzia fidi. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge o dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e' altresi' impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
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