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Articolo 4 - la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso: - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali, ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91; tali servizi saranno orientati in via prioritaria, alla risposta ai bisogni di minori, giovani in condizioni di disagio sociale, persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, anche in trattamento riabilitativo anziani e quanti altri possano essere riconosciuti dalla societa' come persone in stato di emarginazione. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Articolo 5 - la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attivita', essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': a) - gestione di servizi socio-sanitari-educativi ed assistenziali a favore di soggetti svantaggiati; b) - gestione di centri residenziali e semi-residenziali, volti all'accoglienza di minori in stato di abbandono o di disagio familiare e alla socializzazione, per un miglioramento della qualita' della vita dell'infanzia; c) - gestione di "centri di ascolto" per famiglie, rivolti a problematiche familiari e/o coniugali, anche attraverso la gestione di centri di mediazione familiare; d) - attivita' di informazione, sensibilizzazione, e promozione della comunita' in cui si opera, verso una cultura della "vita", della tutela dell'infanzia e di suddette problematiche; e) - raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti le suddette problematiche; f) - gestione di centri in cui svolgere attivita' di aggregazione e animazione rivolte a giovani; g) - curare ed assistere a domicilio o in qualsiasi struttura soggetti bisognosi, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, alcolisti e servizi alle persone al fine di permettere un valido inserimento nel contesto sociale; h) - organizzazione, promozione e gestione di strutture per il turismo sociale in particolare rivolte ad anziani, portatori di handicap, minori, orfani e/o disagiati; i) - promuovere l'istruzione, l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere, l'attivita' di assistenza ai bambini, assistenza pre e post scolare, l'attivita' di accoglienza e di orientamento a favore di immigrati, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; j) - gestire ed organizzare anche per conto terzi strutture ambulatoriali, centri diurni, strutture residenziali per anziani e portatori di handicap, centri sociali, case di riposo, r. S. A. , hospice; k) - attuare servizi di fisioterapia, infermieristica, di ortofonia e logoterapia. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c. C. ; b. Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto.
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