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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e al d. Lgs 3 luglio 2017 n. 112, non ha scopo di lucro. Il suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla pro-mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-verso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "a" della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita' ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, gra-zie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione re-sponsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' pro-duttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociale e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla l. 142/2001. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', puo' cooperare attivamente, con altri enti cooperati-vi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-nali. A norma della l. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-te con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa puo' aderire alla confederazione cooperative i-taliane e/o ad altre associazioni di tutela del movimento coo-perativo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' sopra definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' avanti determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgi-mento di attivita' produttive in conformita' a quanto previsto dalla l. 381/91 lett. "a" ed ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento delle attivita' relative ad: attivita' socio-assistenziali ed educative quali: a) l'organizzazione di spazi e scuole per l'infanzia quali asili nido, scuole infanzia, aree verdi attrezzate, cen-tri ricreativi cittadini (estivi e non), ludoteche e luoghi in cui i bambini possono ricevere gli stimoli ne-cessari allo sviluppo della loro personalita', comprensi-vi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano; b) l'organizzazione di feste e recite per bambini con ani-mazioni e spettacoli; c) l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, d'animazione e spettacolo; d) la prestazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche attraverso: - centri ricreativi per il tempo libero predisposti ad ac-cogliere bambini e ragazzi, maschi e femmine; - ludoteche organizzate in conformita' a spazi opportuna-mente strutturati per tipologie di attivita' ludiche; - ludo-bus appositamente attrezzati per attivita' di gioco e di grandi animazioni; - centri aggregati e centri educativi per preadolescenti ed iniziative mirate occasionali per preadolescenti; e) l'assistenza ai preadolescenti ed agli adolescenti di un concreto sostegno didattico, mediante l'organizzazione di corsi e lezioni di "ripasso" e "dopo-scuola", nonche' di approfondimento delle materie scolastiche sulla base delle esigenze individuali da ciascuno manifestate; f) la gestione di spazi culturali e ricreativi quali ludo-teche, baby-parking ed ogni altro spazio ludico ricrea-tivo per minori; g) il servizio scuola-bus; h) il coordinamento delle attivita' di centri culturali coo-perative, compagnie teatrali ed artistiche che operano nel settore dell'infanzia; i) l'istituzione di rapporti con le istituzioni locali per la promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel contesto della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia; l) la promozione e lo sviluppo di corsi di formazione per gli operatori del tempo libero per l'infanzia; m) l'istituzione di rapporti di collaborazione con organizza-zioni nazionali ed internazionali che si occupano di problema-tiche inerenti il mondo dell'infanzia; n) la collaborazione con tecnici e specialisti del settore dell'infanzia; o) la promozione di ogni iniziativa volta a realizzare il ruo-lo educativo e sociale della famiglia nonche' a rendere consa-pevoli i genitori dei doveri e dei diritti che loro competono quali primi educatori dei loro figli; p) la gestione stabile o temporanea per conto proprio o per conto terzi di scuole per infanzia che favoriscano la crescita intellettuale, fisica, spirituale e religiosa dei bambini non-che' centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-zione; q) la prestazione di servizi domiciliari di assistenza, soste-gno e riabilitazione, tanto presso la famiglia, quanto presso le scuole o altre strutture d'accoglienza. Il tutto con le at-trezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa in ot-temperanza alle norme del d. P. R. 30 aprile 1970 numero 602. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo sociale e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: compiere tutte le operazione finanziarie che siano non prevalenti e strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'osservanza del decreto legislativo 1 settembre 1992 numero 385 commerciali ed industriali, immo-biliari e mobiliari, nonche' ogni e qualsiasi operazione rite-nuta comunque utile per l'impresa sociale. La cooperativa po-tra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi del-la l. 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificati-ve ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-camento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-menti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono defi-nite con apposito regolamento approvato con decisione dai soci.
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