Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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L'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 codice civile ed in particolare: - la conduzione e la gestione di aziende agricole proprie, in affitto o con altro titolo di possesso o in conto terzi, la silvicoltura, la coltivazione della vite, dell'ulivo e di ogni altro prodotto agricolo ottenuto prevalentemente dalla coltivazione del fondo e la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione degli stessi prodotti; - l'esecuzione di opere di miglioramento, di trasformazione e di modifica agraria sui fondi oggetto della sua attivita', anche attraverso piani di miglioramento e/o pubblici interventi; - la ricomposizione fondiaria attraverso l'acquisizione in proprieta' o ad altro titolo e l'accorpamento di fondi al fine della migliore razionalizzazione, del potenziamento e della maggiore economicita' del sistema produttivo; - l'esercizio delle altre attivita' connesse all'agricoltura indicate anch'esse dal suddetto articolo 2135 codice civile - terzo comma, ampliato dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, numero 266 (legge finanziaria 2006), con l'attivita' di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Essa potra' inoltre compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potra' inoltre assumere partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonche' prestare fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attivita' qualificata come finanziaria dalla legge.
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