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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata. Attraverso la gestione della cooperativa i soci intendono conseguire il seguente scopo mutualistico: a) perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'area della tossicodipendenza ed ai relativi progetti di prevenzione, intervento e recupero, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale di persone svantaggiate di cui all'art. 1 comma 1 lett. B) della legge 381/91, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attivit produttive; b) ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, offrire lavoro ai propri associati, ridurre la disoccupazione. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. La cooperativa si configura a mutualita' prevalente e pertanto, nello svolgimento della propria attivita', si avvale in via prevalente degli apporti di lavoro dei soci. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa puo' operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci. L'assemblea dei soci decidera' circa l'impostazione dell'attivita' sociale, nell'interesse generale della cooperativa e dei suoi soci. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo 4, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) l'esecuzione di opere di lavorazione e manutenzione per parchi, giardini, strade, boschi e foreste per conto di privati , societa' o enti pubblici; b) lo svolgimento di attivita' agrituristiche, la gestione di spacci, mense, locali pubblici o esercizi per la somministrazione di cibi e bevande nel rispetto delle normative vigenti; c) la prestazione di servizi di pulizia, facchinaggio, trasporti, magazzinaggio, carico e scarico e traslochi, nonche' delle relative operazioni sussidiarie e complementari; d) la prestazione di servizi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e la prestazione di servizi edili in genere; e) lo svolgimento dell'attivita' di raccoglitore; f) l'organizzazione di spettacoli e concerti, con relativo noleggio di locali, impianti e attrezzature; g) la gestione di fondi rustici e la conduzione di attivita' agricole su terreni in proprieta', in concessione o in affitto dotandosi di tutte le risorse necessarie; h) la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, florovivaistici, zootecnici e artigianali; i) la gestione di allevamenti di animali di ogni genere ed equini in particolare, nonche' di maneggi e pensioni per cavalli; f) lo svolgimento di attivita' agricole, industriali, artigianali, edili, commerciali e di servizi affinche' il lavoro dei soci e la gestione dei risultati conseguiti siano finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; g) la stipula di convenzioni, contratti, appalti e accordi previsti dalla normativa vigente per la ricerca di attivita' produttive; h) la promozione e conduzione di attivita' formative, anche in collaborazione o con il finanziamento di enti pubblici e privati, finalizzate al conseguimento di una migliore professionalita' dei lavoratori. Tali attivita' potranno interessare persone inoccupate o disoccupate fermo restando l'obiettivo di un miglioramento o riqualifica professionale ; i) l'accesso a finanziamenti, contributi, sussidi e sovvenzioni nazionali ed internazionali; f) la gestione di borse lavoro, borse di studio e di ricerca per facilitare l'accesso alla qualifica ed al lavoro delle persone svantaggiate; g) la partecipazione a consorzi o gruppi di imprese con l'obiettivo di produrre attivit lavorative per le persone svantaggiate; h) l'offerta di stage lavorativi e di occasioni di tirocinio per persone interessate al raggiungimento degli scopi sociali; la stipula di convenzioni per gli obiettori di coscienza in alternativa al servizio di leva; i) ogni altra azione che si inserisca in un contesto di prevenzione, intervento e recupero della popolazione dei tossicodipendenti. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonch fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivit analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; acquistare ed alienare aziende e rami aziendali, beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari; 3)concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societ preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni; 5) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione e enti locali, nonche' da finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; 6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cos come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal r. D. L. 12. 3. 1936 n. 375, dalle leggi 7. 6. 1974 n. 216 e 23. 3. 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui alla d. L. 3. 5. 1991 n. 143.
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