Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la societa' ha per oggetto, in italia ed all'estero: 1) la conduzione sia in proprio che per conto terzi di bar, birrerie, pub, bistro', brasserie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense, servizi di catering; 2) l'attivita' di ristorazione e somministrazione in genere di prodotti alimentari di bevande alcooliche ed analcoliche, pasticceria, gelateria artigianale e industriale; 3) l'organizzazione di feste e spettacoli avvalendosi di artisti di vario genere; l'organizzazione di rappresentazioni artistiche teatrali e di cabaret, musica dal vivo; 4) l'acquisto di generi di consumo e la loro eventuale trasformazione per la vendita; 5) la realizzazione di marchi, etichette e nomi per i propri prodotti alimentari e liquidi alimentari; 6) ogni altra attivita' connessa o comunque affine a quelle precedentemente indicate. La societa' potra' istituire sedi secondarie e apertura di altri punti vendita gestiti sia direttamente che indirettamente, anche in franchising, come pure concedere in franchising propri marchi, etichette e nomi. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, finanziarie, mobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in altre aziende o societa' aventi scopi analoghi o affini al proprio, escluso comunque il collocamento delle stesse presso terzi, escluse le operazioni riservate alle societa' di intermediazione mobiliare dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, ed esclusa la raccolta del risparmio; essa potra' inoltre, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, prestare ipoteche e fidejussioni ed in genere garanzie personali e reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi. Il tutto purche' non costituisca attivita' con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale ed in conformita' a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, per le societa' finanziarie. Art. 3) durata. La durata della societa' e' stabilita al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta), e s'intendera' tacitamente prorogata per tre anni, e cosi' di seguito di triennio in triennio, qualora sei mesi prima della scadenza fissata o di quella delle eventuali proroghe, uno dei soci non abbia dato disdetta agli altri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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