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- la costruzione, l'acquisto, la vendita, la permuta, la manutenzione, la ristrutturazione, la ricostruzione in economia o mediante appalto di fabbricati e beni immobili di qualsiasi tipo, civili, commerciali e industriali, la loro vendita in blocco o frazionata; - la locazione e la gestione di edifici residenziali e non residenziali, di rustici e di terreni; - l'assunzione o la stipulazione con enti pubblici di ogni genere, e quindi autonomi, locali o territoriali, di contratti di appalto e subappalto per la realizzazione di opere pubbliche, di case economiche e popolari destinate alla locazione ed alla cessione a terzi nelle forme e nei modi di legge; - l'assunzione e la stipula di contratti d'appalto e subappalto di lavori edili in genere con societa' o terzi privati nonche' lo svolgimento di ogni altra attivita' complementare ed attinente all'attivita' edilizia, la valorizzazione e la vendita immobiliare; - la commissione a professionisti iscritti negli appositi albi professionali dello studio di progetti nel settore edilizio ed immobiliare in genere e la realizzazione in proprio degli stessi; - la rilevazione e l'elaborazione dei dati contabili necessari alle imprese ed enti, nonche' lo studio, la progettazione e l'attuazione delle procedure di loro rilevazione, anche in forma automatizzata, la prestazione di servizi inerenti e comunque connessi a favore delle stesse imprese, con esclusione delle attivita' tipiche di competenza degli iscritti negli albi professionali; - il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia; - la promozione di iniziative in campo immobiliare, anche attraverso redazione di studi di fattibilita', consulenza nel settore edile ed immobiliare in genere. In via strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere qualsiasi operazione di natura commerciale ed industriale, nonche' qualsiasi attivita' finanziaria e mobiliare, purche' non nei confronti del pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potra' pertanto, a titolo meramente esemplificativo, contrarre finanziamenti; concedere garanzie, anche reali e, se nell'interesse della societa', anche a favore di terzi; assumere partecipazioni in altre societa' o in enti, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio, fatto salvo il limite di cui all'articolo 2361 del codice civile ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi o al pubblico.
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