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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunita', coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo ? grazie anche all'apporto dei soci lavoratori ? l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono assicurare il rispetto del principio di parita' di trattamento tra i soci, da attuarsi in proporzione alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa, anche ai fini della determinazione e della ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, sociali ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ovvero: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 53/2003 e ss. Mm. Ii. E nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; tali attivita', a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano: gestione nidi infanzia, gestione scuole dell'infanzia, gestione centri ricreativi per l'infanzia, gestione progettualita' varie legate all'infanzia, anche mediante la gestione di progetti con fondi fse, altri servizi educativi per l'infanzia, attivita' di baby sitter, attivita' di inserimento sociale di bambini portatori di handicap, servizi ausiliari in servizi per l'infanzia e scuole, gestione di attivita' commerciali rivolte all'infanzia. La cooperativa potra' altresi' promuovere e gestire spazi di incontro e aggregazione per famiglie, genitori e bambini, anche attraverso la realizzazione e gestione di caffe' educativi, baby-caffe', bar o spazi ristoro a carattere sociale, finalizzati alla promozione della cultura dell'infanzia, al sostegno alla genitorialita' e alla realizzazione di incontri formativi, laboratori, eventi culturali, attivita' educative e momenti di confronto per la comunita'. La gestione dei servizi di cui sopra potra' essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione, convenzione, appalti con enti pubblici e privati; la cooperativa potra' partecipare a pubblici appalti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 88.91.00 indica: Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Il Regno Incantato Società Cooperativa Sociale rientra nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.