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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto nei limiti ed ai sensi delle vigenti legislazioni al riguardo, la produzione, l'allestimento e la rappresentanza in forma associata di spettacoli musicali, teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, artistici in genere, nonche' l'esecuzione di analoghe attivita' a favore di terzi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Il tutto, comunque, nel rispetto delle leggi 7 giugno 1974 n. 215, 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveIl campo di attività di Il Rigo Musicale - Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata Enunciabile Anche Il Rigo Musicale - Soc. Coop. A R.l. rientra nel macrosettore Altro informazione, comunicazione e intrattenimento, area Informazione, comunicazione e intrattenimento. L'attività economica con codice ATECO 90.01.09 è: Altre rappresentazioni artistiche.
Il Rigo Musicale - Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata Enunciabile Anche Il Rigo Musicale - Soc. Coop. A R.l. è registrata anche con le denominazioni: "IL RIGO MUSICALE", "SOCIETA IL RIGO MUSICALE", "COOPERATIVA IL RIGO MUSICALE", "SOCIETA COOPERATIVA IL RIGO MUSICALE" e "SOCIETA' COOPERATIVA IL RIGO MUSICALE".
La categoria dimensionale di Il Rigo Musicale - Società Cooperativa A Responsabilita' Limitata Enunciabile Anche Il Rigo Musicale - Soc. Coop. A R.l. è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.