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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo " grazie anche all'apporto dei soci lavoratori " l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: a) centri diurni, residenziali e servizi formativo-assistenziali per l'accoglienza, il recupero e la socializzazione per le persone in difficolta' e per i soci della cooperativa ed i loro familiari; b) servizi domiciliari di assistenza, riabilitazione psico-fisica, e sostegno sociale e psicoeducativo presso la famiglia, le scuole materne, elementari, medie ed i centri di formazione; c) attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale sui temi dell'handicap e dell'accoglienza; d) attivita' di formazione, ricerca, aggiornamento professionale, sperimentazione, documentazione nell'area dello svantaggio sociale e dell'emarginazione. E) attivita' di trasporto di soggetti con handicaps psichici e fisici e di anziani. La cooperativa si propone inoltre: a) di stabilire rapporti e convenzioni con le regioni, i comuni, le aziende sanitarie locali, i distretti scolastici, le scuole, le organizzazioni sindacali, gli enti ospedalieri, gli istituti di ricerca pubblici e privati e con tutte le altre organizzazioni con le quali entrera' in contatto; b) di favorire lo scambio culturale e scientifico con tutte le componenti sociali; c) la promozione e gestione di servizi e strutture nell'area dell'handicap e dell'orientamento scolastico- professionale del recupero socio- lavorativo; d) la promozione di iniziative mirate all'avviamento lavorativo attraverso laboratori- scuola, laboratori ergoterapeutici e recupero drop- out; e) la sperimentazione e la ricerca di sistemi di recupero e integrazione sociale attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie intese come "strumenti protesi" per assicurare alla persona in difficolta' un pieno inserimento nelle comunita'; f) la sperimentazione e la ricerca di strumenti, materiali e tecnologie in grado di permettere una sempre piu' puntuale valutazione funzionale e dinamica dell'handicap e delle difficolta' psicofisiche e addestramento dei soggetti con deficit nell'area della comunicazione, delle funzioni cognitive e neuromotorie. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L' organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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