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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: . La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; . La collaborazione con le forze economiche e produttive, incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinche' inseriscano nel proprio organico persone con iniziale difficolta' che abbiano espresso capacita' professionali apprezzabili, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa, nonche' il reinserimento lavorativo di soggetti socio-svantaggiati; . La sensibilizzazione degli enti pubblici e privati e di tutta la comunita' al fine di renderla piu' consapevole e disponibile al recupero e all'accoglienza di persone in qualunque modo emarginate o in difficolta'. La cooperativa deve inoltre cooperare attivamente in tutti i modi possibili con il mondo della cooperazione, dell'associazionismo, del volontariato e delle strutture operanti ai sensi dell'articolo 116 dpr n. 309/90. Al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa potra' svolgere attivita' artigianali, agricole e commerciali; funzionalmente collegati con la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi orientati a rispondere, in via prioritaria ma non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate, cosi' come considerate dall'art. 4 comma 1 della legge 811/91 n 381, oltre che di soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, fino al perdurare delle predette condizioni di disagio. Potra' erogare servizi e prestazioni a privati e alle strutture pubbliche, gestendo centri aperti, accoglienze diurne e residenziali, comunita' residenziali e centri di reinserimento sociale, servizi domiciliari d'assistenza e sostegno psicoterapeutico effettuato tanto presso la famiglia quanto presso altre strutture di accoglienza pubbliche o private. Potra' gestire, in proprio o in stretta collaborazione con altri enti, attivita' di formazione e consulenza, servizi e iniziative anche promozionali che concorrano ai raggiungimenti degli scopi della cooperativa. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Partecipa a gare d'appalto e stipula apposite convenzioni e accordi come previsto dalla legge. Costituisce fondi per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adotta procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/'92 n?59 ed eventuali modifiche e integrazioni. Potra' diventare socia di societa' a responsabilita' limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, richiedere e usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della cee, dallo stato italiano, dalla regione e dagli organismi locali territoriali, nonche' finanziamenti e altri contributi disposti per la promozione di tali finalita'. Per raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazione frutto dell'associazionismo cooperativo e del volontariato. Puo' ancora stimolare lo stimolo di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti e del risparmio sociale limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. In relazione ai propri predetti scopi, la cooperativa e' finalizzata ad effettuare attivita' socio sanitarie, assistenziali, educative in riferimento alla persona e piu' specificatamente ai minori, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale in materia e ha per oggetto le seguenti attivita': 1. Gestione di strutture educative ed assistenziali per minori, anche in situazioni di handicap o di difficolta' familiare, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale, sia in forma autonoma sia in convenzione con altri enti pubblici o privati; 2. Assistenza domiciliare e servizi educativi presso strutture scolastiche o istituzioni diverse, ai minori, anche portatori di handicap o di disagi famigliari, garantendone l'educazione, l'istruzione, la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi; 3. Assistenza domiciliare o presso strutture anche gestite direttamente dalla cooperativa a fasce di popolazione portatrice di bisogni o in stato di emarginazione sociale (handicap, extracomunitari, portatori di aids, donne, giovani, eccetera). 4. Progettare e gestire nuovi servizi alla persona. Per agevolare lo sviluppo e il perseguimento dell'oggetto sociale che precede, e' dato modo alla cooperativa di aderire ad associazioni temporanee d'impresa o consorzi d'impresa su delibera del consiglio di amministrazione; di gestire attivita' di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione veneto e del fondo sociale europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonche' specifiche competenze e professionalita' dei soci e di quanti partecipano all'attivita' delle cooperative e del terzo settore. La cooperativa potra' predisporre segni distintivi con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente scelti tra cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attivita' affini alle proprie, che dovranno impegnarsi al rispetto di apposito regolamento predisposto al riguardo dal consiglio d'amministrazione. La cooperativa potra' inoltre costituire fondi di varia natura, in particolare per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale nonche' emettere azioni di partecipazione cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti, con deliberazioni che fissino importi, durata, criteri, remunerazione e da adottarsi, previa offerta ai soci ove prevista dalla legge, ai sensi e nel rispetto della legge n. 59/1992, per quanto vigente ed applicabile, con eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonche' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie - non nei confronti del pubblico - industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonche' assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre societa' od enti, anche con assunzione di responsabilita' illimitata. Il tutto nel rispetto delle norme di legge, dell'art. 2361 c. C. Che si richiama espressamente, della normativa vigente, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' riservata per legge a determinate categorie o a soggetti con particolari requisiti e subordinatamente all'acquisizione previa di eventuali autorizzazioni amministrative ove richieste. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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