Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa retta e disciplinata secondo il principio della mutualit senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunit alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi, sociali, culturali e socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e con particolari problemi d'integrazione sociale (legge 8 novembre 1991 n. 381, art. 1 comma lett. A). Nella programmazione e nello svolgimento delle sue attivit la cooperativa si ispira alla tradizione educativa della chiesa cattolica aderendo al suo magistero e recependone gli indirizzi. A tal fine la cooperativa sociale favorisce iniziative di collaborazione con gli organismi delle diocesi e delle parrocchie interessate alle sue attivit . La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne l'oggetto, dando continuit di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio della cooperativa stabilisce con propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungi mento dello scopo sociale. La cooperativa pu svolgere la propria attivit anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerata l'attivit mutualistica della societ nonch i requisiti e gli interessi dei soci come pi oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, con preferenza degli organismi della chiesa cattolica, ovvero di istituzioni ed enti ad essa comunque collegati, le seguenti attivit socio sanitarie, assistenziali e/o educative: a) servizi di assistenza e sostegno effettuati presso oratori, centri giovanili, parrocchie, presso la famiglia, la scuola e/o strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane; b) servizi alla persona presso strutture di accoglienza; c) servizi alla persona ed all'infanzia presso centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualit della vita, nonch altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; d) servizi alla persona in centri interculturali per immigrati; e) servizio di attivit educativa ed assistenza per anziani, per minori presso strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, ludoteche, asili nido aziendali (e in conformit delle ulteriori modalit previste dalla legge della regione umbria n. 30 del 22 dicembre 2005 e dal regolamento regionale n. 13 del 20 dicembre 2006); f) servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole; g) assistenza sociale; h) servizio di trasporto e di accompagnamento per soggetti svantaggiati con necessit di supporto sociale di cui al presente articolo; i) attivit di ricerca, consulenza, formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. J) attivit di sensibilizzazione ed animazione delle comunit locali entro cui opera, al fine di renderle pi consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno. K) attivit delineate dalla legge n. 381 dell' 8 novembre 1991 disciplina delle cooperative sociali (comm. 1 lett. A), e riconosciute dalla circolare n. 116 del 9 ottobre 1992 del ministero del lavoro. La cooperativa pu collaborare con altre cooperative, enti, associazioni e privati che operano in ambiti di attivit affini. La cooperativa potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potr , inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa cura altres ogni aspetto formativo a favore dei propri soci e collaboratori, finalizzato all'accrescimento della professionalit degli stessi per l'erogazione dei servizi offerti alla collettivit . La cooperativa pu ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalit di svolgimento di tale attivit sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveIl Sicomoro Altotevere - Società Cooperativa Sociale Onlus In Liquidazione - In Liquidazione Coatta Amministrativa è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 24.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2016.