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Scopo mutualistico. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento coordinato e contemporaneo della gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge 381/91. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma la legislazione italiana consenta, nessuna esclusa. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2516 codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste all'articolo 21 (ventuno) terzo comma dello tatuto sociale vigente. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di prestazioni fornite da soggetti terzi non soci, sia pure in forma non prevalente. La cooperativa e' e deve essere retta dai principi della mutualita' prevalente. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Oggetto sociale. La societa', considerato lo scopo mutualistico di cui sopra, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita'. La cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 1 - attivita' e servizi di riabilitazione; 2 - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; 3 - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 4 - strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; 5 - attivita' di formazione; 6 - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di renderla pi consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 7 - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 8 - attivita' educative e ricreative rivolte alla prima infanzia e ai minori. La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' svolgere ogni altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate e compiere gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Potra', inoltre, sempre per indicazione esemplificativa e non limitativa: - assumere tanto direttamente quanto indirettamente partecipazioni e interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto sociale analogo, affine, connesso o complementare al proprio, non pero' in via principale e/o prevalente e non ai fini di collocamento e non nei confronti del pubblico; - perseguire lo scopo sociale anche attraverso l'affitto attivo e passivo di aziende e di rami di azienda e la locazione immobiliare anche temporanea. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, nel rispetto dei criteri e limiti fissati dalla legge in materia di raccolta del risparmio e secondo i criteri stabiliti dal c. I. C. R. . Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dal'assemblea dei soci. Sono tassativamente escluse le attivita' disciplinate dal d. Lgs. 1 settembre 1993, numero 385 (t. U. In materia bancaria), dal d. L. 3 maggio 1991, numero 143, come convertito in legge 5 luglio 1991, numero 197 (sull'intermediazione finanziaria), dal d. Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 (t. U. F. ), dalla legge 30 aprile 1999, numero 130 (sulla cartolarizzazione dei crediti), l'attivita' di erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo il comunicato del ministro del tesoro pubblicato nella "gazzetta ufficiale" - serie generale - del 27 settembre 1991, numero 227 e ogni attivita' riservata alla prestazione personale di iscritti in albi, collegi, ordini o ruoli professionali, e comunque qualsivoglia altra attivita' dalla presente o futura legislazione vietata o per la quale siano previsti requisiti diversi da quelli di cui al presente statuto.
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