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La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, ispirandosi ai principi di solidarieta' sociale e di mutualita', ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso, in particolare, la gestione di servizi sanitari, socio - sanitari ed educativi. La finalita' della societa' e' quella di operare a favore delle fasce sociali piu' deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali obiettivi: 1) - la realizzazione di servizi per bambini; 2) - la realizzazione di servizi per adolescenti e giovani; 3) - la realizzazione di servizi per anziani; 4) - la realizzazione di servizi per soggetti portatori di handicap o soggetti svantaggiati; la cooperativa si propone inoltre lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori; si propone infine il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, lett. A) della legge n. 381 del 1991, ovvero la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112); in particolare e' chiamata a svolgere una o piu' delle seguenti attivita': 1) - gestione di asili e di scuole di ogni ordine e grado, anche con fornitura di servizi di ristorazione e mensa; 2) - gestione di spazi aperti per bambini; 3) - gestione di spazi per adolescenti; 4) - attivita' socio - educative ed assistenziali sul territorio; 5) - attivita' di animazione sia invernale che estiva, attivita' didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale allo scopo; 6) - gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili, adulti ed utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale; 7) - servizi di assistenza ai bambini in qualunque ambito ed in particolare sugli scuola-bus; 8) - servizi di assistenza agli anziani, anche in forma domiciliare; 9) - servizi di assistenza per portatori di handicap; 10) - attivita' di sostegno scolastico; 11) - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuata tanto presso le famiglie, quanto presso le strutture di accoglienza; 12) - gestione di strutture sanitarie di ogni genere, di case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni, centri polivalenti, comunita' alloggio e alloggi autonomi; 13) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 14) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; 15) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del d. Lgs. 112 del 2017. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalita', la cooperativa potra' inoltre: 1) partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private e stipulare convenzioni; 2) gestire sempre in appalto o in convenzione servizi di trasporto di anziani, bambini, portatori di handicap o cittadini in stato di bisogno e servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, ex i. P. A. B. E privati anche presso strutture degli stessi. Puo' altresi', gestire in convenzione con enti pubblici e privati servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria; 3) svolgere qualunque altra attivita' connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo: a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unita' immobiliari e qualunque altro mobile ed immobile; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e societa', specie se svolgono attivita' analoghe e comunque connesse all'attivita' sociale. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' anche aderire a consorzi di cooperative sociali in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Le attivita' di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realta' di volontariato. La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualita' e solidarieta' tipici della cooperazione sociale, diverse attivita' finalizzate alla promozione culturale e professionale di artisti o tecnici teatrali. La cooperativa puo' inoltre: - svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attivita' commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. Se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attivita' gia' elencate in precedenza; - raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; - compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potra' assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in societa' cooperative, per azioni, a responsabilita' limitata e partecipare alla loro attivita', dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attivita' finanziaria potra' essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sara' rivolta al pubblico; essa avverra' comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Per tutte le attivita' in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la societa' si avvarra' dell'opera di detti professionisti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Tutte le attivita' di cui sopra devono comunque mantenere un carattere strettamente secondario e strumentale rispetto all'attivita' principale di interesse generale svolta dalla cooperativa, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. Il consiglio di amministrazione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente statuto documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attivita' nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, e piu' in generale nell'ambito dei rapporti interni alla cooperativa, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie c. C. , la cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, viene considerata di diritto cooperativa a mutualita' prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c. C.
Parole chiaveIl Villaggio Dei Bambini Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari e di assistenza sociale. Secondo la classificazione ATECO, il codice 93.29.90 indica: Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.
L'azienda Il Villaggio Dei Bambini Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore utilizza anche i nomi: "IL VILLAGGIO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", "ENTE DEL TERZO SETTORE", "IL VILLAGGIO DEI BAMBINI", "SOCIETA ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI", "COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE", "COOPERATIVA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI", "SOCIETA COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA COOPERATIVA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DEI BAMBINI".
In base alla dimensione, Il Villaggio Dei Bambini Società Cooperativa Sociale - Ente Del Terzo Settore è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.