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La organizzazione di produttori, che aderisce all'unaproa, e' costituita in forma societaria con natura consortile e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2615 ter c. C. , dal regolamento ce n. 1234/2007 e dai successivi regolamenti recanti le modalita' di applicazione, nonche' dal d. Lgs. 228/2001 e dalla normativa nazionale di recepimento. La organizzazione di produttori ha per scopo 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi; 2) la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 3) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'; 5) di assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 6) di adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al reg. To ce 178/2002. Per tale effetto la organizzazione di produttori puo' provvedere, a livello indicativo e non esaustivo, a porre in essere le seguenti attivita': a) svolge quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti dei soci aderenti per i quali e' riconosciuta; il valore di tale produzione commercializzata non deve essere inferiore al valore delle sue altre attivita'; b) concentrazione dell'offerta, riduzione dei costi di produzione, regolarizzazione dei prezzi, ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche' a favorire la biodiversita' e all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione e commercializzazione nonche' di tutela ambientale vincolanti per tutti gli associati; c) conduzione associata dei terreni di proprieta' o nella disponibilita' dei soci, nonche' lo svolgimento di tutte le attivita' agricole connesse; d) acquisto e affittanza di terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura; e) costruzione o acquisto di impianti produttivi utili per lo svolgimento dell'attivita' sociale; f) operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere, ivi inclusa l'acquisizione di partecipazioni in societa' enti o organismi con attivita' affini, strumentali o connesse, al fine del migliore raggiungimento degli scopi istituzionali e/o dell'adozione dei programmi operativi di cui al reg. Ce n. 1234/07 e successivi regolamenti modificativi e attuativi; g) compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, nonche' assistere i soci nelle stesse operazioni; h) acquistare, produrre e commercializzare concimi, fitofarmaci ed in genere prodotti chimici, biologici e meccanici connessi alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; i) acquistare, produrre e commercializzare per conto proprio, dei soci e di terzi, attrezzature agricole o, comunque, meccaniche connesse alla produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; j) promuovere e agevolare la ricerca di specie colturali ortofrutticole anche in vivaio, curandone la certificazione, la produzione e la commercializzazione; k) previa deliberazione dell'organo amministrativo, aderire ad associazioni nazionali, a consorzi, cooperative e societa', nonche', in particolare, ad altre associazioni di organizzazioni di produttori (a. O. P. ), anche di filiera e a macro organizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente; l) raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, stando a quanto stabiliscono le norme in vigore; m) rappresentare i produttori soci nei confronti della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alla produzione ortofrutticola. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di societa' consortile; n) rappresentare e assistere i produttori soci nei rapporti con organizzazioni e enti privati che hanno scopi affini a quelli della organizzazione di produttori utili al raggiungimento di questi; o) esercitare compiti di intervento sul mercato; p) stipulare per conto dei soci accordi e contratti, necessari o, comunque, utili al raggiungimento degli scopi statutari; q) stipulare convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche' contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi; r) divulgare, promuovere e coordinare studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, della gestione dei residui rispettose dell'ambiente, nonche' dell'organizzazione di mercato limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la organizzazione di produttori; s) partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; t) istituire sia direttamente, sia aderendo ad organismi all'uopo costituti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita e il ritiro dei prodotti dal mercato; u) riscuotere in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; v) gestire direttamente o tramite societa' o organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti dei soci; w) concedere fideiussioni o avalli a favore dei propri soci o di societa' collegate, controllate o partecipate; x) effettuare senza scopo di lucro e con gestione separata la trasformazione dei prodotti, con proprie strutture e nell'interesse dei produttori soci; y) assicurare ai produttori soci mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornire ai soci le informazioni circa le disponibilita' del prodotto e la possibilita' di collocamento; z) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; aa) predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi costituiti e alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari e/o nazionali; bb) avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge disposte dall'ue, dallo stato, dalla regione e da enti locali nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati; e' fatto divieto alla organizzazione di produttori di svolgere l'attivita' di cui alle leggi 1/91 e 197/91. Cc) qualora l'organizzazione di produttori sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'articolo 125 septies, reg. Ce, n. 1234/07, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento regionale puo' richiedere all'amministrazione statale competente che renda obbligatorie, per i produttori non aderenti alla organizzazione di produttori stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le regole di cui all'articolo 125 septies del reg. Ce n. 1234/07. La organizzazione di produttori perseguira', inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati, in materia, da successivi regolamenti comunitari e da successive norme nazionali e dovra' richiedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 122 e 125 septies del reg. Ce n. 1234/07. Tutte le attivita' di cui sopra, qualora di carattere finanziario, non potranno esser svolte nei confronti del pubblico. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 46.31 identifica l'attività: Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Illuminati Frutta Società Consortile A R.l. rientra nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 30.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.