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Art. 2 2. 1. La societa' ha per oggetto: - l'acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di beni immobili civili, commerciali, industriali, di terreni agricoli o edificabili, lo sviluppo, promozione e valorizzazione di iniziative immobiliari, tra le quali anche i parchi logistici nonche' la costituzione ed estinzione di diritti reali immobiliari in genere; - l'attivita' di costruzione, di ristrutturazione e trasformazione di beni immobili di qualsiasi genere, in proprio o per conto terzi e la successiva vendita; l'attivita' di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili, la fornitura di relativi impianti e la realizzazione delle relative opere; la realizzazione di qualsiasi opera edilizia, anche di natura ed interesse pubblico con l'assunzione dei relativi appalti; - l'attivita' di progettazione, di direzione lavori, di organizzazione e di coordinamento tecnico delle opere da realizzare, l'effettuazione di rilievi, perizie e consulenze tecniche su immobili, il tutto avvalendosi esclusivamente dell'opera di collaboratori iscritti nei rispettivi albi professionali o aventi i requisiti equipollenti sotto la cui responsabilita' verranno effettuate le prestazioni richieste. 2. 2. La societa' puo' svolgere le attivita' ed i servizi di cui al comma precedente anche attraverso societa' controllate, nonche' assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre societa', imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati. La societa' puo' altresi' provvedere al coordinamento tecnico e finanziario delle societa' partecipate. 2. 3. La societa' potra' inoltre acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero ricevere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti da questi ultimi, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. 2. 4. La societa' potra' altresi' compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterra' necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi incluse la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, ma non nei confronti del pubblico e rimanendo comunque tassativamente escluse le seguenti attivita': la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2. 2; lo svolgimento di attivita' e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti a qualsiasi albo professionale; lo svolgimento di attivita' di intermediazione mobiliare contemplate dal d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attivita' contemplate dall'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; lo svolgimento di attivita' di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, cosi' come previste dagli artt. 121 e seguenti del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
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