Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) la societa' ha per oggetto: a) la progettazione e realizzazione di edifici civili, industriali, rustici e monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie; la realizzazione di opere a tutela del patrimonio artistico storico ed archeologico; opere in cemento armato; scavi e movimenti terra; demolizioni; impianti termici, idrosanitari, elettrici, telefonici, televisivi; installazione ascensori e manufatti in metallo e legno; tinteggiatura, lattoneria; costruzioni e pavimentazioni stradali; fognature acquedotti; gasdotti; oleodotti; impianti di irrigazione; lavori di sistemazione verde pubblico; carpenteria metallica; rilevamenti topografici, trivellazioni e pozzi; urbanizzazioni primarie e secondarie; arredo d'interni; compravendita di immobili, terreni e relativa gestione; svolgimento di pratiche catastali e consulenze; assunzioni di partecipazioni in imprese, societa' ed enti, consorzi ed associazioni, il finanziamento ed il coordinamento tecnico-finanziario degli stessi, senza per questo invadere settori di attivita' protette o per le quali necessiti la preventiva autorizzazione governativa; b) qualora se ne ravvisi la necessita', l'assemblea ordinaria potra' deliberare finanziamenti alla societa' da parte dei soci, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito: cio' in ottemperanza a quanto previsto in materia di "raccolta del risparmio" presso i soci dal d. Lgs. 1/9/1993 n. 385, dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (c. I. C. R. ) in data 3/3/1994 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 58 in data 11/3/1994) e successive norme le e e/o regolamentari in materia, sostitutive, integrative, modificative o di proroga. Pertanto, vigenti le attuali norme sopra indicate, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno venire effettuati a favore della societa' esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, o comunque, in ottemperanza dei requisiti via via stabiliti dall'autorita' competente.
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