Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 3) oggetto la societa' ha per oggetto: a) la costruzione, la manutenzione, la riparazione, il comple-tamento, il ricondizionamento ed il recupero di beni immobili nonche' lo studio e la progettazione dei relativi interventi; b) l'assistenza tecnica presso i cantieri, la ricerca e lo sviluppo nell'impiego di prodotti e materiali utilizzati in edilizia e nei settori complementari nonche' la promozione, l'attivita' di intermediazione attraverso lo svolgimento di mandati di procacciamento d'affari e/o agenzia ed il commercio degli stessi prodotti e materiali; c) l'acquisto, la vendita e la permuta di aziende, di beni im-mobili e di mobili in genere, relativamente alla piena pro-prieta' ovvero ai diritti reali parziali, sia direttamente che indirettamente, anche mediante la partecipazione a gare d'ap-palto, aste pubbliche e/o licitazioni private; d) la gestione, la locazione e la sublocazione di beni mobili e immobili e l'affitto e il subaffitto di aziende. In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere qualsiasi ope-razione di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobi-liare e finanziaria, purche' non nei confronti del pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al d. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385, ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi sociali e potra' ricorrere a qual-siasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo garanzie reali e/o personali nonche' assumere, sia direttamente che indirettamente, interes-senze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del cod. Civ. Ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi o al pubblico, nonche' promuo-vere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese e concedere fidejussioni o garanzie a favore di altre societa', enti, persone fisiche che svolgono attivita' utili alle socie-ta'. Le attivita' elencate nell'art. 106 del d. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385 e negli artt. 2, 3 e 4 del decreto del ministro del tesoro 6. 7. 1994, potranno essere esercitate solamente non nei con-fronti del pubblico e non in via prevalente.
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