Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immmobili civili, industriali, rurali ed ogni attivita' edilizia in genere; l'acquisto, la vendita, la permuta, l'amministrazione e la gestione di beni immo bili in generale, nonche' la loro locazione e conduzione, comprese le opere edil i di realizzazione di ricostruzione e di ripristino. Nell'espletamento dell'attivita' sociale si avvarra' di persone munite dei requi siti di iscrizione agli albi professionali relativi qualora previsto dalle norma tive vigenti. Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere e co ncedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, con o senza deposito. Essa potra' assumere partecipazioni in societa' nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. E che comunque non costituiscano attivita' prevalente della societa' con ri ferimento alla legge del 5 luglio 1991 n. 197 ed ogni altra normativa in materia e non nei confronti del pubblico od ai fini del collocamento o di attivita' di tipo fiduciarie. La societa' potra' inoltre compiere, purche' opportune e strumentali, funzionalm ente connesse all'oggetto sociale, in conformita' all'ordinamento vigente, al ti po societario ed alle autorizzazioni eventualmente necessarie, tutte le operazio ni dirette all'approvvigionamento del credito presso istituti bancari ed enti cr editizi in genere ed effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, im mobiliari e finanziarie - attivita' finanziarie non in senso tecnico - concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in generale garanzie personali e reali, conse ntire trascrizioni ed annotamenti, il tutto anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, anche se garantito sia uno o tutti i soci oppure ente di qualsia si natura, in cui uno o tutti i soci siano interessati direttamente od indiretta mente, purche' non nei confronti del pubblico. Resta espressamente esclusa qualsiasi attivita' di raccolta del risparmio, delle operazioni indicate nell'articolo 2 del r. D. L. 12 marzo 1936 n. 375 e di tutte quelle operazioni vietate o riservate dalla vigente e futura legislazione.
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