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Oggetto art. 3 3. 1 la societa' ha per oggetto l'esecuzione di lavori edili, stradali e di impiantistica in genere, da esercitarsi, nel rispetto delle norme di legge, sia in italia che negli altri paesi dell'unione europea che all'estero, e cosi' potra' compiere le seguenti attivita': - costruzione di edifici civili, industriali e aventi ogni altra destinazione e loro ristrutturazione e manutenzione; - restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e scavi archeologici; - costruzione di strade, autostrade, pavimentazioni con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione e manutenzione; - costruzione di opere nel sottosuolo e loro ristrutturazione e manutenzione; - costruzione di dighe e loro ristrutturazione e manutenzione; - costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi; - impermeabilizzazione di terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione e manutenzione; - installazione e manutenzione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione; - posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici o vetrosi; - posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni e di manufatti; - esecuzione di muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciature, plafonatura, stucchi e decorazioni; - esecuzione di impermeabilizzazioni, isolamenti termici e acustici; - realizzazione di barriere antirumore e antincendio; - costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo; - installazione e manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario; - installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare; - installazione di dispositivi strutturali, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio e ritegni antisismici; - installazione e manutenzione di dispositivi di contenimento dei veicoli; - realizzazione di barriere paramassi anche in acciaio; - fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati e strutture in cemento armato; - costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti; - pulizia di acque marittime, lacustri e fluviali; - costruzione e manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell'energia, di quadri di comando e apparati per automazione; - installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne e impianti di telefonia ad alta frequenza; - costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica; - costruzione e manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiature; - effettuazione di rilevamenti tipografici speciali ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; - realizzazione di fondazioni speciali, consolidamento di terreni, realizzazione e manutenzione di pozzi; - realizzazione di opere di bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; - costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque; - installazione, trasformazione e manutenzione di impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e precisamente: (i) impianti di produzione di trasporto di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; (ii) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche; (iii) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie; (iv) impianti idrosanitari, di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno di edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; (v) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno di edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; (vi) impianti di sollevamento di persone e cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; (vii) impianti di protezione antincendio; - l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la conseguente gestione di immobili; con possibilita' di acquistare quindi appartamenti, locali, fabbricati, impianti e stabilimenti industriali, commerciali e turistici, ville, garages, scantinati, soffitte, fondi rustici, aziende agricole e complessi immobiliari in genere; - l'acquisto di suoli e, previi urbanizzazione, frazionamento e lottizzazione, la cessione degli stessi e la loro utilizzazione anche con la costruzione di fabbricati ed edifici, nonche' la successiva vendita e permuta; - l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili in genere; - l'esecuzione di ogni altra operazione di carattere immobiliare nei limiti e con le modalita' previste dalle leggi via via in vigore. 3. 2 le attivita' di cui sopra, per le quali cio' sia consentito e lecito, possono essere esercitate sia in proprio che per conto di terzi. 3. 3 la societa', nell'ambito dell'esercizio della propria attivita', puo': - contrarre, come soggetto passivo, mutui, aperture di credito, finanziamenti in genere ed ogni altra operazione di credito; - stipulare contratti di locazione di beni immobili, sia come conduttore che come locatore; - stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, nella posizione di conduttore; - acquistare, vendere, assumere e concedere in affitto aziende e rami d'azienda; - acquistare, cedere, utilizzare e registrare tecnologie, brevetti, marchi e altri segni distintivi, opere dell'ingegno, diritti di proprieta' industriale e/o intellettuale; - concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale; - stipulare contratti di appalto e sub-appalto; - partecipare a gare, licitazioni, aste ed appalti pubblici e privati; - compiere, per se' o per conto terzi, ricerche di mercato e incaricare altri soggetti di effettuare tali ricerche per conto della societa'; - stipulare accordi commerciali cosiddetti "joint-venture"; - partecipare a societa', anche cooperative, raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi, associazioni in partecipazione ed a qualsiasi altra forma di organizzazione collettiva consentita. 3. 4 la societa', in via non prevalente e quindi solo in via occasionale e sempre in funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, puo': - raccogliere risparmio presso soci e presso dipendenti; - acquisire ed assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi tipo in enti, societa' ed imprese, costituite e costituende, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, solo qualora per la misura e l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale, nonche' dismettere le partecipazioni come sopra acquisite; - concedere garanzie reali e personali nell'interesse proprio, di soci o di terzi; - compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili od anche solo opportune per l'attuazione degli scopi sociali. Tali attivita' devono svolgersi entro i limiti e con le modalita' stabiliti dalle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in materia di attivita' finanziarie e di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. 3. 5 tutte le attivita' sopra elencate, comprese quelle rientranti nel cosiddetto "oggetto sociale secondario", possono essere svolte solo nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge e da ogni altra normativa applicabile e solo subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, laddove occorrenti.
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