Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione e tutte le operazioni in genere afferenti fondi rustici ed urbani, fabbricati, immobili e diritti immobiliari di qualsiasi specie e natura; - l'esecuzione diretta o per conto di terzi di costruzioni ad uso abitazioni civili e/o commerciali di qualsiasi tipo; - l'assunzione in proprio o per conto terzi di qualsiasi lavoro interessante il campo edile compresa anche la costruzione di immobili in regime di edilizia convenzionata; - l'assunzione e la commissione di appalti e sub appalti per la esecuzione di lavori pubblici di ogni specie; - la gestione di immobili propri; - l'urbanizzazione di terreni allo scopo di renderli edificabili. La societa' puoi' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' tra l'altro: - fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi e ad associazioni. La societa' in fine in modo non prevalente puo': - assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 del c. C. ; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della societa'. Restano escluse, in ogni caso, le attivita' finanziaria e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al testo unico in materia bancaria e creditizia (legge 1 settembre 1993, n. 385). Comunque non costituiscono operazioni di raccolta di risparmio i finanziamenti infruttiferi dei soci, sia a fondo perduto che in conto capitale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed alle deliberazioni del c. I. C. R. .
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