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La societa' ha per oggetto l'attivita' di mediazione di cui al libro iv, titolo iii capo xi del c. C. , come regolata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, modificata dalla legge 3 maggio 2019, n. 37; in particolare potra' svolgere: - l'attivita' di mediazione immobiliare; - la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura; - l'esercizio dell'attivita' di assistenza e consulenza in campo immobiliare; - l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura; - l'esecuzione, per conto di terzi, di studi, di progetti immobiliari relativi a patrimoni -sia esistenti che in sviluppo- da valorizzare, da riqualificare e da compravendere; - l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare. La societa' potra' inoltre: -svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per l'esercizio delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione dell'attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico, per il quale viene esercitata l'attivita' di mediazione; -acquistare, vendere, permutare, affittare o accettare in affitto aziende o rami di azienda aventi ad oggetto attivita' affini o comunque connesse a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, escluse le aziende o rami di azienda esercenti l'attivita' di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico, per il quale viene svolta l'attivita' di mediazione; -assumere, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, interessenze e partecipazioni in altre imprese, societa' o organismi collettivi in genere aventi sede sia in italia che all'estero, costituire associazioni temporanee di imprese e /o di scopo con rilascio di apposito mandato collettivo con rappresentanza, purche' cio' non determini la fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di mediazione, di cui all'art. 5, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n'39, come modificato dall'art. 2 della legge 37/2019. La societa' potra' rilasciare garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi e/o per debiti di terzi.
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