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Nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci, dei loro familiari e/o conviventi, di una o piu' delle seguenti attivita': a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta anche mediante la fornitura di beni e servizi sanitari erogati attraverso le proprie strutture, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla mutuo soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, societa', sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in conformita' con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni; b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidita' e morte; c) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita', nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; d) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; e) realizzazione e possibilita' di sottoscrizione di piani mutualistici dedicati agli stranieri per i soggetti che non risiedano in italia; f) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; g) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che versino in condizioni di difficolta' economica di qualsiasi natura; h) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; i) curare iniziative di solidarieta' sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato; l) promuovere attivita' nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonche' partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari; m) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualita' ed i legami di solidarieta' fra i soci nonche' fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attivita' della mutuo soccorso. Le attivita' previste dalle lettere c) e d) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari di cui al d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s. M. I. In particolare, nello svolgimento delle proprie attivita' sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, la mutuo soccorso potra': 1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale; 2) stipulare accordi e convenzioni con: - strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; - studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare; - stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno; 3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo; 4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, societa' ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico; 5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche; 6) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico; 7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato; 8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a fondi pensione integrativi ai sensi e per gli effetti del d. Lgs. 5dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni; 9) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari, ai sensi del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 10) aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della mutualita' integrativa volontaria; 11) promuovere la costituzione di case di cura e di assistenza in forma mutualistica; 12) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari e/o enti del terzo settore, sia a livello regionale e nazionale che internazionale; 13) partecipare e/o aderire a mutue, casse, consorzi, cooperative, societa' ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attivita' sociali; 14) concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari, mutue, compagnie di assicurazione e ogni altra societa' o ente, per la realizzazione delle proprie attivita' sociali; 15) prendere iniziative per la costituzione o adesione a societa', a enti pubblici e privati, a consulte e consorzi nel campo della mutualita', della cooperazione e del volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale, purche' in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e s. M. I. E dal d. Lgs. 117/2017 e s. M. I. ; 16) concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari e societa' di mutuo soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi associati, di piani assistenziali sanitari; 17) promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi; 18) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari; 19) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' istituzionali di cui all'oggetto sociale; 20) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre societa' che siano coerenti con lo scopo sociale della mutuo soccorso. La societa' puo' in ogni caso attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale, anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di societa' cooperativa europea. 21) rilasciare ai soci che dovessero richiederle, garanzie fideiussorie per l'accesso al credito ed in generale garanzie fideiussorie per qualsiasi attivita', di qualsiasi natura, solta dal socio. La societa' puo' inoltre esercitare, senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t. U. B. , l'attivita' di finanziamento a favore dei propri soci congiuntamente all'esercizio di attivita' che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria di cui al titolo ii del decreto 17 ottobre 2014 n. 176 ("disciplina del microcredito"). L'esercizio della suddetta attivita' e' subordinata all'istituzione di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilita' e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile, come meglio previsto dall'articolo 29 del presente statuto. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di un socio e/o di un familiare e/o di un avente diritto, come anche al loro sviluppo di progetti e di iniziative in autoimprenditorialita'. I limiti, condizioni e modalita' di accesso ai finanziamenti sono disciplinati, in conformita' e rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nel regolamento applicativo allo statuto sociale.
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