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La societa', con scopo consortile e mutualistico, ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune tra le imprese per il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di tutte o parte delle loro attivita', nonche' di una comune struttura di impresa per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, e piu' in generale secondo quanto previsto dal d. Lgs. N. 50/2016, attraverso la partecipazione congiunta a procedure di affidamento tramite appalto, appalto-concorso, concessione ovvero altro sistema di affidamento (quali ad esempio general contractor o project financing). Sempre per il raggiungimento degli scopi innanzi indicati, la societa' puo' avvalersi di qualunque normativa di favore portata dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria. L'esistenza di una "comune struttura di impresa" non esclude che la societa' consortile, operando in nome proprio ma per conto dei consorziati, abbia facolta' di far eseguire i lavori direttamente dai consorziati senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilita' solidale dei consorziati affidatari nei confronti del soggetto appaltante, l'attivita' della societa' consortile si limitera' al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati. La societa' puo', inoltre, compiere ogni altra attivita' necessaria o utile a realizzare l'oggetto indicato o complementare rispetto ad esso. Tra queste in particolare, a titolo esemplificativo ma non tassativo: a) potra' compiere tutte le attivita' utili ed opportune alla realizzazione di tale scopo ed oggetto, ivi comprese quelle di presentare offerte in gare indette da amministrazioni dello stato, enti locali, altri enti pubblici e da enti e soggetti privati, residenti in italia ed all'estero; concludere contratti con essi per la realizzazione e manutenzione di opere edili, di infrastrutture e di impianti, in regime di appalto, subappalto, "global service", locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita', di concessione di progettazione, costruzione e gestione, ivi compreso il project financing e l'affidamento a contraente generale, e comprese le attivita' e i servizi attinenti alle opere e impianti, in italia e all'estero; b) potra' realizzare la completa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere edili, di infrastrutture e di impianti; c) potra' eseguire direttamente, ovvero attraverso l'affidamento alle imprese consorziate, anche quali partecipanti a contratti di rete d' imprese, ovvero attraverso l'affidamento ad imprese terze, le attivita' di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere edili, di infrastrutture e di impianti; d) potra' assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in soggetti aventi attivita' analoghe a scopo di stabile investimento, il finanziamento delle societa' alle quali partecipa, la concessione di finanziamenti, l'acquisto o la vendita di partecipazioni, in italia ed all'estero, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. E di cui all'art. 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento; e) potra' partecipare a consorzi di secondo grado, ad organismi di coordinamento tra cooperative e consorzi, ad associazioni temporanee di imprese, e ad altre forme di associazione di imprese riconosciute dalla legislazione per la gestione di attivita' rientranti nell'oggetto sociale. La societa' consortile potra' inoltre, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 concludere contratti di avvalimento con imprese non facenti parte della societa' stessa. La societa', in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potra' effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonche' concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre societa', imprese od enti. Le suddette attivita' finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi degli artt. 106 e 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e del d. M. Del 17 febbraio 2009 n. 29. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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