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La societa', ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, in qualita' di impresa sociale, persegue finalita' di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita', territorio e ambiente, beni ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La societa', sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, esercita in via stabile e principale attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, senza scopo di lucro, come di seguito elencato: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; c) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; d) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; f) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore; g) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; k) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni. La societa' potra' compiere, nel rispetto della normativa ad essa applicabile, tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, societarie, e di ogni altra natura, connesse o necessarie al raggiungimento dei propri scopi sociali. Attivita' diverse da quelle di interesse generale potranno essere svolte dalla societa' a condizione che i relativi ricavi non siano superiori al settanta per cento dei suoi ricavi complessivi secondo i criteri di computo definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, d. Lgs. 112/2017 e s. M. I. La societa' non potra' limitare, neanche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi ai soli soci.
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