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La societa' persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato. La societa' e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la societa': a) non puo' distribuiredividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non puo' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto allimite massimo previsto per i dividendi; c) non puo' distribuire riserve tra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'organo amministrativo documentera' la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La societa' potra' operare anche con terzi. I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci e, in generale, per meglio regolare il funzionamento interno della societa', nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto. La cooperativa, nel perseguimento del proprio scopo mutualistico, ha ad oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare in ogni sua forma, volta alla realizzazione di porzioni immobiliari di ogni genere da assegnare ai soci, in particolare mediante: - l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilita', in caso di necessita' ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, di assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione gia' ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione; - la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostruzione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; - l'acquisizione, diretta o indiretta, di ogni tipologia di bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il completamento e la gestione di case di abitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazione, da assegnare ai soci in proprieta', in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto; - la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, di locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ovvero, qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 t. U. 1165/1938. La societa' puo' promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni, etc. ; puo' in particolare acquistare aree o utilizzare il diritto d superficie su suoli di proprieta' pubblica, nonche' costruire, ricostruire o ristrutturare case, sia direttamente in economia, sia concedendo appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, della regione, della provincia, del comune o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere, ivi compresi gli organismi dell'unione europea o altri enti internazionali; puo' inoltre prendere parte a societa' o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; puo' altresi' collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale, cosi' come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla legge 457/1978, nonche' dai bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La societa' puo' prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali; puo' inoltre procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessario, anche con altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione; puo' compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per ii conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
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