Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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<##>cb001 la societa' e' una societa' di ingegneria ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche per cui, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto, nel campo dell'ingegneria civile ed industriale, sia in italia che all'estero, sia in favore di enti pubblici e/o privati: - l'esecuzione di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica, studi di impatto ambientale ed eventuali altre prestazioni complementari o sussidiarie come: la fornitura di servizi interdisciplinari di tutte le tecnologie settoriali, anche informatiche, nel campo dell'architettura, della tutela dell'ambiente, dei recuperi energetici, della bioingegneria forestale, della depurazione delle acque, dell'impiantistica ecc. , fermo il principio che l'attivita' di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili; - il commercio di articoli tecnici, lo scambio di conoscenze e tecnologie per le costruzioni anche specializzate, in italia e da o per l'estero. Essa, in via non prevalente ma strumentale all'esercizio delle attivita' di cui sopra e non nei confronti del pubblico, puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa puo' pure prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche a favore di debiti di terzi; puo' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. Civ. Il potere degli amministratori di assumere partecipazioni sociali al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale non sara' comunque esercitato nei confronti del pubblico. Alla societa' e' assolutamente vietato: 1) compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815, salvo il disposto dell'art. 17, comma 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche; 2) raccogliere risparmio tra il pubblico; 3) fare offerte al pubblico nelle forme e nei modi di cui agli artt. 18, 18 bis, 18 ter della legge 7 giugno 1974, n. 216 e della legge 23 marzo 1983, n. 77; 4) compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; 5) compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche iscritte in appositi albi
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