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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, per i soci. In relazione all'articolo 1, comma quarto, del d. Lgs. N. 112/2017 e all'articolo 40 del d. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il "codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106", alla cooperativa sociale si applicano le disposizioni del detto d. Lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attivita' di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello stesso d. Lgs. 112/2017. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un equilibrato rapporto con lo stato e con le istituzioni pubbliche. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. Considerato lo scopo della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa ha, come oggetto sociale, le seguenti attivita': - il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso le attivita' di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e precisamente: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, quali: - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni; - interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni; - interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, vale adire: -- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni; -- persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non potere reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. La cooperativa e' tassativamente apolitica e si propone in via prioritaria, ma non esclusiva, di offrire servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva, di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale e svantaggiate. La cooperativa ha per oggetto l'assunzione e la gestione da p. A. E da privati dei seguenti servizi: a) case alloggio e case famiglia, servizi diurni, servizi notturni a favore di disabili fisici, psichici, sensoriali e persone svantaggiate, siano esse minori o adulte e di persone in difficolta' di inserimento sociale; - attivita' di sostegno e di inserimento sociale; - attivita' di animazione, educative e di socializzazione; - assistenza domiciliare hand-sitter; b) attivita', servizi e centri di riabilitazione; c) centri diurni e notturni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione; d) centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo-culturale e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; e) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e di riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche, individuali e di gruppo; g) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche musicali ed informatiche; h) organizzazione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' attivita' di ricerca e di consulenza destinate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone portatrici di handicap psico-fisici; i) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali; j) attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita' sociale entro cui si opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile, all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; k) attivita' di promozione e sensibilizzazione dell'impegno dell'istituzione a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; l) la cooperativa potra' produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video; m) case alloggio; n) attivita' di counseling, percorsi di crescita personale e benessere; o) bottega eco-solidale e plurale con vendita di prodotti tipici locali e prodotti artigianali; p) attivita' di somministrazione di cibo, tipo catering, degustazione, bar, ecc. Q) gestione di spazi culturali pubblici e privati, biblioteche, musei, teatri, ecc. . A tale fine, potra' utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; puo' partecipare, quindi, anche ad appalti, commessi sia da enti pubblici sia da privati, puo' assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', private o pubbliche, o in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; puo' aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela e assistenza del movimento cooperativo, puo' anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e normativa integrativa, modificativa e successiva.
Parole chiaveIl settore principale di Indisciplinati Società Cooperativa Sociale è Altro informazione, comunicazione e intrattenimento, con particolare riferimento a Informazione, comunicazione e intrattenimento. L'attività economica con codice ATECO 90.02.09 è: Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.
Indisciplinati Società Cooperativa Sociale è registrata anche con le denominazioni: "INDISCIPLINATI", "SOCIETA INDISCIPLINATI", "COOPERATIVA INDISCIPLINATI", "SOCIETA COOPERATIVA INDISCIPLINATI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INDISCIPLINATI".
In base alla tassonomia UE, Indisciplinati Società Cooperativa Sociale è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 6.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.