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Scopo mutualistico lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La societa' ha per oggetto la realizzazione di: 1) edifici civili, industriali completi di impianti di opere connesse e accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione o distribuzione di energia; 2) impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro manutenzione e gestione; 3) impianti igienici, idrosanitari, cucina, lavanderia, del gas e loro manutenzione e gestione; 4) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione e gestione; 5) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere e loro manutenzione e gestione; 6) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione e gestione; 7) forniture in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione; 8) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci; 9) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione; 10) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque; 11) impianti di trattamento di rifiuti; 12) impianti per la produzione e distribuzione di energia: a) centrali idrauliche, b) centrali termiche, c) centrali elettronucleari, d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative, e) impianti elettrici per centrali, f) cabine di trasformazione, g) linee di alta tensione, h) linee a media e bassa tensione, i) apparati vari, l) impianti esterni di illuminazione, m) linee telefoniche e opere connesse, 13) carpenteria metallica; 14) impianti di telecomunicazioni; 15) fornitura ed installazione di impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, filovie, teleferiche, sciovie e similari); 16) lavori di terra e murari; 17) lavori idraulici di acquedotti e fognature; 18) lavori stradali e costruzione di ponti; 19) lavori ed opere di rete ferroviaria; 20) lavori di gallerie, 21) esecuzione di pali, fondazioni e sottofondazioni, palificate, muri di sostegno speciali, ancoraggi, pozzi, consolidamenti, opere per garantire la staticita' delle strutture e la stabilita' dei pendii; 22) costruzioni di porti e opere marittime. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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