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In attuazione dell'art. 1) comma 1) lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali. In conseguenza di quanto detto nei commi precedenti lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano al propria attivita' di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la contituita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa, e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopradette, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti a quanto detto nei commi precedenti, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti; c) concedere avalli cambiari fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) di agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni; e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni di organismi ed enti idonei; f) organizzare e promuovere la formazione professionale. A tal fine potra' utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. Nell'ambito delle operazioni finanziarie, sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio nonche' l'erogazione di credito al consumo; la eventuale raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sara' disciplinata da apposito regolamento, dovra' essere rivolta solo a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e dovra' avvenire nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 11 del decreto legislativo i settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione del cicr del 3 marzo 1994.
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