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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo n. 112/2017 s. M. I. Nonche' di cui all' art. 2, comma 2bis della l. R. Piemonte n. 18/94, s. M. I. . Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo 3 dello statuto sociale, e, in particolare, la ricerca della continuita' di occupazione lavorativa per i soci, la cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - servizi in gruppi appartamento, strutture residenziali e semiresidenziali adibite all'attivita' sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per minori, giovani, anziani, migranti, persone con disabilita' o disagio psichico, adulti e altri soggetti in condizione di difficolta' o fragilita' sociale; - servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativa rivolti al sostegno dei cittadini e delle famiglie effettuati a domicilio e in altri contesti territoriali; - servizi educativi e ricreativi per l'infanzia e la prima infanzia; - servizi per l'integrazione di minori, giovani e adulti con disabilita' e/o fragilita', sia in ambito scolastico che extrascolastico; - soggiorni e viaggi di vacanza rivolti agli utenti destinatari dei servizi erogati dalla cooperativa, per favorire l'accesso alle opportunita' di turismo a soggetti in stato di bisogno; - interventi finalizzati a promuovere la coesione sociale territoriale, la lotta alla poverta' e a contrastare ogni forma di discriminazione tra gli individui; - strutture e servizi finalizzati alla protezione, alla integrazione scolastica culturale sanitaria e lavorativa, alla formazione, alla mediazione interculturale e sociale di migranti adulti e minori; - attivita' e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; - attivita' di accompagnamento e supporto educativo e socio-assistenziale all'autonomia guidata; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del d. Lgs 112/2017; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - servizi educativi, di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - erogazione di servizi educativi e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa, progetti educativi in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente alla raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.
Parole chiaveInsieme - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Servizi sanitari. Secondo lo standard ATECO, il codice 87.30.00 corrisponde a: Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili.
I nomi alternativi di Insieme - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata sono: "SOCIETA INSIEME", "COOPERATIVA INSIEME", "SOCIETA COOPERATIVA INSIEME" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME".
Insieme - Società Cooperativa Sociale A Responsabilita' Limitata rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.