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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni; b) lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche e integrazioni. Le attivita' di cui al punto a ed al punto b devono essere funzionalmente collegate. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo ? grazie anche all'apporto dei soci lavoratori ? l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi sia soggetti pubblici che privati. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati la cooperativa, a solo scopo esemplificativo, ha per oggetto: 1) per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera a) di cui al primo comma del precedente articolo 3) la cooperativa potra' svolgere direttamente e/o in appalto con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari e/o educativi: a) offrire servizi sociali e sanitari di qualunque genere anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali, offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di riposo rsa e ra, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura; b) segretariato sociale; 2) per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera b) di cui al primo comma del precedente articolo 3) la cooperativa potra' svolgere attivita' diverse ma correlate, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 successive modifiche e integrazioni, a condizione che le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali (il collegamento funzionale tra le attivita' di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale), quali: a) progettare, costruire, organizzare e gestire con servizi global-service ivi compresi quelli di pulizia, manutenzione ed adeguamento dei locali al rispetto delle norme igienico sanitarie e di decoro, strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare i servizi di cui al punto 1a) del presente articolo con particolare attenzione alle attivita' di progettazione e realizzazione degli adeguamenti strutturali e funzionali favore delle persone disabili; b) fornire servizi ad integrazione di quelli di cui al punto 1b) del presente articolo quali: pasti a domicilio, servizi di pulizia e manutenzione domestica, prenotazioni di esami, prescrizioni e ritiro di farmaci/copie cartelle cliniche, ritiro di referti, servizi di sportello (ritiro pacchi e oggetti smarriti, servizi informativi), organizzazione e gestione di servizi di portinariato sociale (disbrigo, pagamento di utenze, consegna e ritiro di capi in lavanderia e tintoria),servizi di comunicazione (attivita' di centralino telefonico, gestione siti internet ecc. ) ; trasporti per: ricoveri, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi x, tac, risonanza, alunni della scuola dell'infanzia ecc. ; accompagnamento per: parrucchiera, podologa, baby sitting, spesa, visita al cimitero, ecc. ; fornitura di assistenza tecnica per pratiche fiscali, giuslavoristiche e di ricerca di finanziamenti pubblici e privati ecc. ; le attivita' al punto 1 ed al punto 2 saranno svolte in forma correlata mantenendo la netta separazione delle gestioni delle attivita' esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa (circolare ministero del lavoro n. 153 del 1996, circolare inps n. 89 del 1999) . Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopra elencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potra' dare adesione e partecipazione ed enti od organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a enti pubblici e/o privati, consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'azienda Insieme - Società Cooperativa Sociale A R.l. - Ente Del Terzo Settore appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Il codice ATECO 88.10.00 corrisponde all'attività: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Insieme - Società Cooperativa Sociale A R.l. - Ente Del Terzo Settore è conosciuta anche come: "SOCIETA INSIEME", "COOPERATIVA INSIEME", "ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA COOPERATIVA INSIEME", "SOCIETA ENTE DEL TERZO SETTORE", "COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE", "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME", "SOCIETA COOPERATIVA ENTE DEL TERZO SETTORE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE".
Insieme - Società Cooperativa Sociale A R.l. - Ente Del Terzo Settore è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.