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La cooperativa si costituisce con lo scopo di perseguire finalita' sociali di carattere solidale, operare per il bene comune e la partecipazione attiva del fattore umano, attivando anche forme di collaborazione e supporto con altri enti del terzo settore. La cooperativa persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e l'azione e' ispirata dai principi di solidarieta', bene comune, mutualita', cooperazione con particolare attenzione alla valorizzazione dell'economia civica e sociale, dei beni culturali, naturalistici e storici. Le scelte di impiego, la configurazione dell'organizzazione delle attivita' e la destinazione dei risultati eventualmente conseguiti saranno ispirati da tali principi. La cooperativa ha inoltre come obiettivo la creazione di valore sociale, a tal fine sosterra' le migliori iniziative per i servizi alla persona, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione dell'ambiente, dell'arte e della natura, l'accesso al lavoro con particolare riguardo alle categorie svantaggiate. La cooperativa operera' affinche' le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacita' espresse dai soggetti - pubblici e privati - operanti per l'interesse generale. Per accompagnare la crescita dell'economia sociale italiana, coglierne le istanze e interpretarne efficacemente i punti di vista, la cooperativa si potra' avvalere del contributo di rappresentanti del mondo non profit e del sistema imprenditoriale al fine di orientare l'attivita' di solidarieta' e sviluppo. La cooperativa ha altresi' l'obiettivo di collegare la domanda e l'offerta di lavoro con termini e modalita', tali da conferire all'incontro maggior opportunita' di funzionamento e di espressione, attraverso adeguati processi di orientamento formativo. Oggetto sociale la cooperativa, in riferimento all'oggetto sociale perseguito, si qualifica come cooperativa sociale di "tipo b)" avente quale scopo lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, cosi' come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. In riferimento all'articolo 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la cooperativa, qualificata come impresa sociale "di diritto" in base all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo, svolgera' le proprie specifiche attivita' di impresa, come di seguito indicate, all'interno del novero delle seguenti "attivita' d'impresa di interesse generale": lett. D) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa"; lett. E) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi"; lett. F) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"; lett. I) "organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo"; lett. M) "servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore"; lett. O) "attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile"; lett. P) "servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4" del decreto legislativo in lettera; lett. T) "agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni". Piu' specificamente, considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come sopra definito, le attivita' di interesse generale sopra richiamate, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa avra' come oggetto: - la promozione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; nonche' occupazione, per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni; - la produzione e progettazione, da parte dei soggetti con disabilita' interessati dai programmi di apprendimento, di prodotti alimentari; - l'organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. Lgs. 117/2017; - la fornitura di servizi per la somministrazione di pasti in occasione di eventi, fiere, banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc. ; - l'acquisto e vendita di generi alimentari al minuto e all'ingrosso; - la vendita e/o acquisto anche mediante protocolli internet e compravendita per corrispondenza; - l'affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere; - l'esecuzione di attivita' di consegne e ritiri a domicilio; - lo svolgimento di attivita' di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle piu' ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa; - la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi; - l'organizzazione di attivita' di sostegno nonche' corsi di formazione, specializzazione, diretta a sviluppare le competenze delle persone che incontrano particolari difficolta' nell'inserimento nel mercato del lavoro; - la promozione e gestione di conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati; - la realizzazione di attivita' di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa, anche mediante pubblicazioni di ogni tipologia, e strumenti multimediali; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra': - acquistare immobili e/o acquisire la gestione di immobili atti ad ospitare tutte le attivita' e le iniziative previste dall'oggetto sociale ed al fine di favorire l'integrazione con altri soggetti imprenditoriali e non profit; - costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi, programmi e progetti di housing sociale; - prestare servizi di logistica (a titolo esemplificativo e non limitativo: movimentazione, stoccaggio, custodia, spedizione); - promuovere e sostenere iniziative di turismo sociale ed agricoltura sociale ai sensi delle normative vigenti in materia nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' anche svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte - ove previsto - nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere eventuali operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di societa' cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c. C. Determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si e' determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa e' sciolta.
Parole chiaveInsuperabili Società Cooperativa Sociale appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari e di assistenza sociale. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.99.00: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
Insuperabili Società Cooperativa Sociale opera anche con i nomi: "INSUPERABILI", "SOCIETA INSUPERABILI", "COOPERATIVA INSUPERABILI", "SOCIETA COOPERATIVA INSUPERABILI" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSUPERABILI".