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Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. Lgs. N. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Lo scopo dell'associazione di promozione sociale e' quello di: a. Promuovere e rafforzare la cultura della solidarieta', dell'accoglienza e dell'integrazione, verso tutti e in special modo verso i minori anche, ma non esclusivamente, tramite l'adozione; b. Promuovere e tutelare i diritti dei bambini, primo tra tutti il diritto di ogni bambino di vivere, crescere ed essere educato nella sua famiglia; c. Prevenire l'abbandono dei bambini sostenendo le loro famiglie attraverso progetti di cooperazione e programmi di aiuto a distanza; d. Informare, formare ed assistere le persone, singoli e coppie, disponibili all'accoglienza di minori; e. Perseguire la formazione continua dei genitori, per sostenerli nei loro compiti genitoriali; f. Combattere ogni forma di poverta' nel mondo; g. Promuovere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione; h. Fornire un'educazione di qualita' equa ed inclusiva e opportunita' di apprendimento per tutti; i. Promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; j. Combattere ogni forma di discriminazione etnica, religiosa e di genere; k. Garantire la disponibilita' e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igieniche e sanitarie. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 35, comma 1, d. Lgs. N. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalita', l'associazione esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attivita' di interesse generale: a. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; b. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; c. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; d. Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, l'associazione di promozione sociale si propone di: a. Collaborare con le istituzioni nazionali ed estere, con enti e organizzazioni per la tutela dei diritti dell'infanzia e in particolare per garantire a tutti i bambini: - il benessere fisico ed affettivo e lo sviluppo armonioso della loro personalita'; - l'educazione di qualita' ed inclusiva; - l'attivita' ludica e di svago; b. Promuove ogni tipo di attivita', anche di tipo formativo, finalizzata al benessere dell'infanzia; c. Svolge servizi di consulenza, formazione e assistenza alle coppie adottive (o aspiranti), in materia di adozione nazionale ed internazionale; d. Favorisce, anche in collaborazione con gli enti locali competenti, l'inserimento dei minori adottati, svolgendo opera di informazione e formazione dei nuclei familiari, degli attori del territorio, della scuola e degli stakeholders in generale; e. Svolge inoltre attivita' di cooperazione allo sviluppo, promovendo iniziative, programmi ed interventi da svolgersi nei paesi beneficiari con personale locale e non, finalizzati al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e in generale dei soggetti svantaggiati o emarginati; f. Svolge iniziative finalizzate alla rimozione di situazioni di discriminazione etnica, religiosa e di genere; g. Realizza iniziative ed eventi per la promozione della cultura dell'accoglienza, la tutela dei diritti e pubblica materiali e documentazioni con medesimo scopo e finalita'; h. Svolge attivita' di fundraising e partecipa a bandi e gare per l'assegnazione di finanziamenti erogati da parte di soggetti pubblici e privati; i. Destina ogni provento, derivante anche da attivita' connesse a quella principale, alla realizzazione delle finalita' statutarie. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d. Lgs. 117 del 2017 l'associazione di promozione sociale puo' esercitare attivita' diverse strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione e' operata dal consiglio direttivo.
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