Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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art. 3) la societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - attivita' di costruzione in proprio ed in compartecipazione e la relativa vendita di edifici civili ed industriali, di appartamenti, negozi, boxes, opifici agricoli ed industriali o di qualsiasi altro genere; - acquisto e permuta di suoli di qualsiasi genere od edifici, anche soggetti a ristrutturazione, e successiva loro rivendita; - appalto di opere da enti pubblici e privati per la costruzione di edifici, di strade, di fognature, di acquedotti, per l'esecuzione di opere di bonifica, di difesa del suolo, di movimento terra e lavori connessi, costruzione di canali fluviali, di impianti di depurazione e loro manutenzione ordinaria o straordinaria, nonche' gestione degli stessi; - realizzazione di impianti elettrici e termoidraulici, edili ed industriali; - restauro di opere monumentali, distribuzione di fonti di energia, opere in cemento armato ed opere pubbliche in genere; - gestione di immobili propri o di terzi, direttamente o mediante concessioni a titolo oneroso o gratuito a terzi. La societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e partecipare ad altre societa' al solo scopo di investimento stabile e non di collocamento. La societa' potra' gestire o far gestire, acquistare e vendere aziende o rami di aziende e potra', inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potra' assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La societa' potra', infine, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie a favore di terzi con o senza il vincolo di solidarieta' con altri fidejussori o garanti, il tutto sempre in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico e, comunque, nel pieno rispetto dei divieti sanciti dalle leggi n. 1/91, n. 127/91 e del d. L. Vo n. 385/93.
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