Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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4. 1 la societa' svolge esclusivamente: a) la attivita' propria di societa' fiduciaria, cosi' come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e b) la organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi e informatici. La societa', ricorrendone i requisiti, potra' essere iscritta nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Pertanto essa, per conto di terzi - fiducianti: 1) assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili; 2) assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione; 3) assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; 4) assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescienza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivicompresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; 5) assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili); 6) assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; 7) assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; 8) esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; 9) cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; 10) assume la amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; 11) esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; 12) richiede - in nome proprio ma per conto del fiduciante - finanziamenti bancari di qualsivoglia natura ed importo, sottoscrive la relativa contrattualistica con facolta' di costituire, anche ai sensi del d. Lgs. N. 170/2004, le eventuali garanzie pignoratizie richieste aventi ad oggetto strumenti finanziari e valori in genere utilizzando a tal fine i mezzi messi a disposizione dal fiduciante; 13) assume gli incarichi per conto della societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; 14) cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di societa' quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti dei capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi. 4. 2 altresi', nell'esercizio delle attivita' indicate la societa' puo' rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonche' qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. 4. 3 infine, la societa' puo' compiere, tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.
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