Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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l'oggetto sociale, da esercitarsi nel rispetto della normativa vigente in materia e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente previste dalla detta normativa, e' il seguente: a) l'esercizio dell'attivita' artigiana di installazione e gestione di: - botteghe e laboratori di parrucchiere per uomo e per donna; - saloni di estetica per il viso e per il corpo; manicure, pedicure, depilazione a cera; solarium; ed in genere di prestazioni inerenti alla cura fisica ed estetica della persona; b) il commercio al dettaglio, in via complementare alle attivita' di cui alla precedente lettera a) di beni e di prodotti di profumeria, cosmesi e bigiotteria e di prodotti di bellezza in genere. La societa' potra' inoltre, compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'accensione di mutui e prestiti ipotecari; potra' svolgere e compiere tutte le operazioni connesse alla prestazione dei servizi; potra', altresi', ricevere e prestare fidejussioni e garanzie, nessuna esclusa, anche nell'interesse di terzi, assumere cointeressenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa', imprese o consorzi aventi scopi affini o analoghi al proprio, non per fini di collocamento ma di investimento stabile nel rispetto della normativa prevista dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle altre leggi vigenti in materia; potra' compiere, infine, ogni altra operazione comunque avente pertinenza ovvero necessaria od opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La societa' nella sua veste di ente privato, puo' usufruire di qualsiasi agevolazione comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europea, ed in particolare delle agevolazioni previste per le imprese che operano nelle aree sottoutilizzate e/o depresse d'italia e d'europa; a tale scopo non sono consentiti, in particolare in ottemperanza a quanto stabilito con decreto legislativo 185/00, atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17, commi: 1 e 2 di detto stesso citato decreto 185/00 e successive modificazioni ed integrazioni, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
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