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- la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi anche di prestazioni fornite da lavoratori non soci. - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita': realizzare iniziative di appoggio educativo, sociale, ricreativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettivita' in generale, ed in particolare servizi a favore di minori e dei giovani. A tal fine, sotto l'osservanza e nel rispetto della vigente normativa in materia, intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi: * servizi educativi anche riferibili ad attivita' di istruzione; * strutture, iniziative e scuole, in lingua italiana o in altre lingue, per la: -- istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie; -- istruzione primaria (scuole elementari), secondaria di primo grado (medie), secondaria di secondo grado, in ogni ambito; -- baby parking, ludoteche, laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione con le associazioni di territorio o in altri contesti). La cooperativa potra' inoltre: - istituire corsi di formazione professionale purche' non come scopo esclusivo; - erogare assistenza qualificata con finalita' educative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in eta' scolare e prescolare, servizi di pre e post scuola; - prestare consulenza scolastica e servizi educativi di orientamento scolastico e altre attivita' di supporto all'istruzione; - gestire i servizi collettivi complementari alle attivita' sopra indicate nelle strutture gestite, quali, per indicazione esemplificativa e non limitativa, servizi di pulizia, mensa, bar e trasporto alunni; - per quanto connesse, correlate e sinergiche con le attivita' di cui ai punti precedenti, svolgere attivita' di edizioni di libri, pubblicazioni, riviste, periodici in forma cartacea e on line; realizzare servizi audio e video nonche' documentari, tramite tutti i supporti e gli strumenti che la tecnologia rendera' disponibile; ideare, progettare e commercializzare software. La cooperativa potra', altresi': - organizzare e promuovere la formazione dei propri soci, attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarieta' e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonche' con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze; - organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare riguardo al problema del minore, dell'emarginazione, del disagio psicofisico e sociale, dell'anziano, del disabile. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le societa' cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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