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La societa' ha scopo mutualistico, e' retta dai principi della mutualita' prevalente, non ha scopo di lucro, e si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, ha per scopo il miglioramento morale ed economico dei propri soci e l'ottenimento, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, della continuita' dell'occupazione lavorativa nonche' di migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' svolgere le proprie attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci, pur rimanendo societa' cooperativa a mutualita' prevalente. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/2001. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , senza scopo di lucro. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice civile. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come determinati nello statuto sociale, la cooperativa che si prefigge di procurare ai soci condizioni piu' favorevoli di lavoro, avvalendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci, ha come oggetto tutte le attivita' relative a servizi di ristorazione, catering e di somministrazione di bevande e alimenti. Potra', pertanto, svolgere attivita' di ristorante, bar, caffetteria, cioccolateria, pasti freddi e precotti, mensa e altro. La societa', inoltre, potra' svolgere qualsivoglia attivita' connessa con le precedenti. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e/o contratti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime; in particolare la cooperativa potra': - promuovere, quale attivita' strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in societa' cooperative, consorzi di cooperative, societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata che svolgano attivita' di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata deve, per le obbligazioni delle medesime, essere preventivamente deliberata dall'assemblea; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. - assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' o sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Parole chiaveIl campo di attività di Iris Società Cooperativa A R.l. rientra nel macrosettore Servizi alle famiglie, area Ristorazione. Il settore di attività (codice ATECO 56.29.20) è: Catering continuativo su base contrattuale.
L'azienda Iris Società Cooperativa A R.l. è nota anche con le denominazioni: "SOCIETA IRIS", "COOPERATIVA IRIS", "SOCIETA COOPERATIVA IRIS" e "SOCIETA' COOPERATIVA IRIS".