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Oggetto la societa', ai sensi dell' art. 25, comma 2, lett. F), del d. L. N. 179/ 2012, cosi' come convertito e modificato dalla legge n. 221/ 2012, modificato dal d. L. N. 76/ 2013 e convertito nella legge 99/ 2013, integrato con le disposizioni di cui all' art. 11 bis del d. L. N. 83/ 2014, cosi' come convertito dalla legge n. 106/ 2014, integrato con le disposizioni interpretative introdotte dalle circolari n. 16/ e dell' 11/ 06/ 2014 dell' agenzia delle entrate e n. 3672/ c del 29/ 08/ 2014 del m. I. S. E. , aggiornato con le variazioni apportate dal d. L. N. 3/ 2015, convertito dalla legge n. 33/ 2015, aggiornato con le variazioni apportate dal d. L. N. 135/ 2018, convertito dalla legge n. 12/ 2019, ha per oggetto, esclusivo o prevalente, per conto proprio e/ o per conto di terzi, in italia e all' estero, le seguenti attivita':- ogni attivita' diretta alla coltivazione di fondi, anche con modalita' tecnologiche ed innovative, privilegiando le colture idroponiche, la silvicoltura, l' acquacoltura e l' allevamento del bestiame;- in stretta connessione con l' attivita' di coltivazione dei fondi, l' attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di produzione, trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole;- in stretta connessione con l' attivita' di coltivazione dei fondi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/ o servizi innovativi ad alto valore biotecnologico e scientifico in ambito agricolo;- in stretta connessione con l' attivita' di coltivazione dei fondi, l' attivita' di gestione di agriturismo e/ o strutture di carattere ricettivo. Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni ad esso inerenti, e cosi' quelle mobiliari ed immobiliari, compresa l' assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia, purche' a favore di terzi determinati che contraggano con la societa', e dunque con espressa esclusione della concessione delle suddette garanzie a favore del pubblico in genere; potra' assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o ditte aventi scopi analoghi, complementari o affini in italia e all' estero, purche' nei limiti previsti dall' art. 2361 c. C. , nonche' stipulare contratti di associazione in partecipazione sia in qualita' di associante che di associato. Le attivita' strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare l' oggetto principale di cui al primo comma. Ai sensi dell' art. 26 del citato decreto" crescita bis", in deroga all' art. 2468 c. C. , le quote di partecipazione sociale possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitale(" crowdfunding") di cui all' art. 30 del citato decreto.
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