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La societa' ha per oggetto esclusivo, nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e delle relative disposizioni di attuazione (la "legge 130"), ivi incluso il decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "decreto mef") e le nuove disposizioni di vigilanza pruden-ziale delle banche contenute nella circolare della banca d'italia n. 263 del 27 dicembre 2006, come di volta in volta aggiornate (unitamente alla legge 130 e al decreto mef, la "normativa"), l'acquisto a titolo oneroso, da banche, di attivi che siano considerati idonei in conformita' alla normativa, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonche' la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre. In conformita' alla normativa, gli attivi acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge 130, a beneficio dei quali la societa' abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti negli attivi acquistati e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della legge 130. Gli attivi acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la societa' abbia prestato garanzie, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della legge 130. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie finalizzate esclusivamente alla pre-stazione delle garanzie e il buon fine delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche', qualora sia consentito dalla normativa e nei limiti della stessa, operazioni di rein-vestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione degli attivi acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfaci-mento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, e con le modalita' e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, la societa' puo' incaricare soggetti terzi per la riscossione degli attivi acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere ogni altra attivita' consentita dalla normativa.
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