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La cooperativa non ha scopo di lucro. Suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo uno, primo comma, lett. A), della l. N. 381/1991. La cooperativa si ispira ai principi della dottrina sociale della chiesa, a partire dalla centralita' e dignita' della persona umana, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi fondamentali sono: il bene comune, la sussidiarieta', la partecipazione e la solidarieta'. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento dei soci lavoratori, dei soci volontari, dei soci fruitori dei servizi offerti e mediante il coinvolgimento delle risorse attive del-la comunita' e di tutti gli altri enti con finalita' di solidarieta' sociale. La cooperativa si organizza in impresa per perseguire, mediante la solidale partecipazione dei soci lavoratori, fruitori e volontari e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La cooperativa, mediante l'apporto attivo dei soci lavoratori e dei soci volontari e mediante l'offerta dei propri servizi ai soci fruitori, intende attuare l'autogestione responsabile dell'impresa di cui al successivo art. 4, pur potendo essa operare con terze parti, avvalendosi di altri lavoratori non soci che prestano la loro opera in forma subordinata, autonoma, o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico ed offrendo altresi' al pubblico i propri servizi. La cooperativa puo' svolgere pertanto la sua attivita' anche con terzi. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico: - i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che puo' essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma con-sentita dall'ordinamento giuridico; - i soci volontari prestano gratuitamente la propria opera in favore della cooperativa nei limiti e con le modalita' previste dalla l. N. 381/1991; - i soci fruitori usufruiscono, a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato, dei servizi offerti dalla cooperativa. La cooperativa rispetta tassativamente i seguenti divieti ed obblighi: a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioe' le azioni dei soci sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra; c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci; d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione ad organismi ed enti, e' deliberata dal consiglio di amministrazione. La cooperativa potra' attuare gli scopi sociali mediante: - l organizzazione e la gestione di strutture sociali, educative e scolastiche; - la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi per minori, adolescenti e giovani; - lo svolgimento di attivita' e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolatici, sportivi, culturali, ricreativi, di collegamento della realta' giovanile con il mondo del lavoro, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, di assistenza ai portatori di handicap, di accoglienza anche in strutture proprie o di terzi a qualsiasi titolo possedute e di solidarieta' verso le persone svantaggiate; - la promozione e l organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunita' e di sostegno della responsabilita' educative della famiglia. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni, comprese quelle societarie straordinarie, consentite dalle norme vigenti, imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell oggetto sociale o, comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo nonche' tra l altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all attivita' sociale; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell art. 4 della legge 59/92.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 85.20.00 corrisponde a: Istruzione primaria.
Istituto Culturale Giuseppe Neri - Società Cooperativa Sociale rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.