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A cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la demo-craticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' ri-spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-ritorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. I principi ispiratori sono la promozione e lo sviluppo umano, cristiano, culturale e tecnico-professionale della gioventu', seguendo i grandi insegnamenti della pedagogia cattolica e in particolare al metodo educativo del ven. Lodovico pavoni. Piu' precisamente si propone la gestione dei servizi educativi. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale, cri-stiano delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internaziona-le. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-diante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' so-ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-listici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulte-riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabora-zione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-ta' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con ter-zi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative ita-liane. Considerato lo scopo mutualistico cosi' come sopra definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre de-terminati, la cooperativa ha come oggetto: a) la promozione e la gestione di strutture educative e scola-stiche per minori ed adulti anche con disagi psicofisici e so-ciali; b) organizzazione di percorsi formativi e culturali, conferen-ze e convegni a favore di giovani, adulti ed anziani con at-tenzione alla necessita' della comunita' cristiana e civile, corsi di apprendimento, lezioni di carattere culturale, reli-gioso ed educativo; c) organizzazione di stages per l'avvio al lavoro di persone disoccupate interessate all'acquisizione di competenze nei settori nei quali la cooperativa opera; d) esercizio di attivita' di consulenza pedagogico-educativa nei confronti di genitori, insegnanti, nuclei familiari, enti pubblici e privati; e) curare esperienze, attivita' ed iniziative rivolte all'orientamento scolastico - professionale; f) organizzare attivita' culturali, sociali di promozione anche spirituale e religiosa, attraverso manifestazioni, concerti e settimane residenziali; g) animazione e organizzazione di centri ricreativi, sportivi, teatrali, di turismo sociale e del tempo libero in genere; h) preparare e somministrare alimenti e bevande quale attivita' accessoria alle attivita' principali della cooperativa; i) la produzione di manoscritti, pubblicazioni e libri su te-matiche inerenti l'attivita' della cooperativa; j) organizzare, acquistare prodotti e servizi connessi alle attivita' sopra indicate, compresi i servizi di trasporto degli alunni. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connes-sa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente attinenti ai mede-simi, nonche' per sola indicazione esemplificativa: a) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e religio-si per l'assunzione di servizi di cui all'oggetto sociale; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e co-munque accessorie all'attivita' sociale; d) costituire ed essere soci di societa' per azioni, a respon-sabilita' limitata, anche cooperativa, fondazioni ed organismi non profit, ai fini del conseguimento degli scopi sociali del-la cooperativa; e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-pare il movimento cooperativo. Per le attivita' rispondenti alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 della legge 381/91, la cooperativa potra' stipulare conven-zioni di cui all'art. 5 della legge 381/91. Potra' richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pub-blici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridi-ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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